I SACRAMENTI

La confermazione

 

Elementi costitutivi del sacramento

 

Per la Chiesa la confermazione è un vero e proprio sacramento, con un segno specifico e una struttura celebrativa propria. Lo dimostriamo citando le definizioni del concilio di Firenze (Dz 1310-1319) e di Trento (Dz 1601-1628).

Trento definisce la sacramentalità della confermazione in opposizione al protestantesimo. Non possiamo dire che la confermazione è un'appendice del battesimo.

Questa affermazione serve a riconoscere l'autonomia della confermazione. Riconoscendo la sacramentalità, riconosciamo l'autonomia del sacramento della confermazione.

Questa autonomia va sempre congiunta a quella che salvaguarda l'unità del processo iniziatico (autonomia sacramentale della confermazione e al tempo stesso unità del processo iniziatico). Per cui, il cresimando, deve essere ben consapevole, mentre riceve il sacramento della confermazione, sta compiendo i passi essenziali al raggiungimento della sua identità di cristiano (mentre, per es. per l'ordine si deve essere consapevoli che il sacramento introduce alla ministerialità o al servizio della propria identità già compiuta).

Il secondo punto è quello della istituzione. Chi ha istituito il sacramento della confermazione? Gesù ha istituito questo sacramento?

Tommaso ha formulato il principio secondo il quale solo Cristo può istituire un sacramento, nemmeno gli apostoli hanno questo potere, perché i sacramenti danno la grazia di Cristo, per cui è Cristo stesso ad indicare i luoghi in cui lui da la sua grazia. Anche Tommaso si trova in una situazione di “imbarazzo”, dinanzi a determinati sacramenti, dove la deduzione non è così chiara come può esserlo per il battesimo. Uno di questi è la confermazione.

Così Tommaso, con molta abilità teologica ed intellettuale, distingue fra l'istituzione esplicita e l'istituzione implicita, sostenendo che Cristo ha istituito il sacramento della confermazione, ma “non exhibendo sed promettendo” (III^pars.Qst.72 art.1 ad primum), cioè non di fatto, ma promettendo (non esplicitamente, ma implicitamente).

Si tratta, quindi di una istituzione implicita, che va compresa all'interno delle intenzioni di Gesù. Gesù aveva intenzione di istituirlo e gli apostoli non fanno altro che obbedire a questa intenzione. Questo lo si ricava, secondo Tommaso, dal richiamo continuo che Gesù fa alla promessa dello Spirito. Una istituzione non va vista soltanto in due parole dette esplicitamente, ma va vista in tutta l'economia della vita e delle parole di una persona.

Dal ruolo che lo Spirito ha avuto nella vita di Gesù, dalle promesse che Gesù ha fatto di donare il suo Spirito ai discepoli, dalla prassi della Chiesa primitiva, si deduce un richiamo a una volontà non esplicita, ma istitutiva.

La questione della materia e della forma, che abbiamo già risolto, commentando il rito di Paolo VI.

Per la questione del ministro, vi è una differenziazione ecumenica: in Occidente è il vescovo; in Oriente è il presbitero, anche se questo deve fare riferimento agli olii consacrati dal vescovo.

Ma il problema è teologico: si può ammettere per la teologia che ministro sia anche un presbitero? È una questione soltanto giurisdizionale o una teologia dell'ordine che impedisce al presbitero di essere ministro della confermazione.

LG 26 e anche il Rito della confermazione n.7, parlano del vescovo, non come ministro ordinario, ma come ministro originario. Sembra così, che il concilio cerchi una intesa sulla questione della ministerialità della confermazione.

Mentre il Codice al can.882, riprende l'idea del ministro ordinario (vescovo), però dice anche, “conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa  facoltà in forza del diritto universale o per speciale concessione della competente autorità”.

Quindi, c'è nell'ordine una potestas teologica che implica che il presbitero possa essere ministro della confermazione.

Infatti nel can 883 § 3, dice che “Per il diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione:§3 in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco, anzi ogni presbitero”.

Quindi abbiamo trovato, a partire dall'idea di ministro originario, che ordinario può essere un altro, ma originario resta sempre il vescovo, infatti è riservato solo a quest'ultimo la benedizione degli olii.

Rimane la questione del destinatario (candidato). Il Candidato al sacramento della confermazione è ogni battezzato; il solo battezzato che non l'abbia ancora ricevuta.

 can.889:§1 “ È capace di ricevere la confermazione soltanto una persona battezzata, che non è stata ancora confermata.

§ 2  Fuori del pericolo di morte, perché una persona riceva lecitamente la confermazione, si richiede che egli, se ha l’uso di ragione, sia opportunamente preparato, sia ben disposto e sia in grado di rinnovare le promesse battesimali.(si noti il collegamento con il battesimo)

Can 890 “I fedeli hanno l’obbligo di ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori, i pastori di anime, soprattutto i parroci, abbiano cura che i fedeli vengano adeguatamente preparati a riceverlo e vi accedano a tempo opportuno.

Poi, il codice insiste molto sui padrini, e il loro compito:

can. 892 “Il confermando, per quanto possibile, sia assistito dal padrino, il cui compito è di aver cura che egli, ricevuta la cresima, si comporti da vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi annessi al sacramento”.

         Ricordiamo che già nei documenti liturgici di Ippolito nel II-III sec., venivano chiamati, non ancora padrini, ma garanti  sia per via delle persecuzioni in atto in quel periodo, sia per garanzia da parte di un già cristiano per le intenzioni di colui che chiedeva questo sacramento. Questo garante, infine, lo accompagnava lungo il percorso ed era presente al suo battesimo.

         Il codice da infine delle disposizioni pratiche sulla registrazione nel libro dei cresimati:

         “I nomi dei confermati, con la menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e della data del conferimento della cresima, siano trascritti nel libro dei confermati della Curia diocesana, o, dove l’abbia stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel registro da conservarsi nell’archivio parrocchiale; dell’avvenuta confermazione, il parroco deve informare il parroco del luogo di battesimo, perché ne faccia annotazione nel libro dei battezzati, a norma del can. 535, § 2 .

 

LA CONFERMAZIONE