Vacatio Legis
Vacatio Legis, vacanza dalla legge, è il periodo di tempo che intercorre tra la promulgazione di una legge e la sua effettiva entrata in vigore. Una legge ecclesiastica per essere promulgata normalmente deve essere pubblicata in Acta Apostolicae Sedis, la legge non entra subito in vigore, questo per permettere a tutti di poterla conoscere. In questo periodo di vacatio è in vigore la legge precedente. Per le leggi universali il tempo della vacatio (se non è specificato diversamente) è di tre mesi, per quelle particolari di un mese (CIC c.8).