Ufficio ecclesiastico
L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito (CIC c.145). Questa definizione trova fondamento nei documenti del Concilio Vaticano II (LG 33; PO 20). Il canone lascia intendere che è possibile conferire anche ai fedeli laici uffici ecclesiastici.
Un incarico ecclesiale si configura giuridicamente come ufficio quanto è caratterizzato:
- Da una finalità spirituale: fine inserito nella missione della Chiesa
- Dalla nota della stabilità, che lo delimita escludendo l'occasionalità: in questo modo l'ufficio si configura come una istituzione, se ne può quindi considerare esistenza e funzioni indipendentemente dal fedele al quale l'ufficio è affidato. La stabilità non comporta il conferimento della personalità giuridica.
Chi esercita l'ufficio non agisce in nome proprio e per il proprio vantaggio, ma per la Chiesa e per i fedeli. L'ufficio non va quindi identificato con la persona fisica o giuridica, ma è una funzione comunitaria attribuita ad un fedele in modo stabile.
L'ufficio ecclesiastico non può essere validamente ottenuto senza provvisione canonica (c.146). L'ufficio che comporta la piena cura delle anime, ad adempiere la quale si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito validamente a colui che non è ancora stato ordinato sacerdote (c.150). La provvisione dell'ufficio che comporta la cura delle anime non sia differita senza grave causa (c.151). A nessuno siano conferiti due o più uffici incompatibili, che cioè non possono essere espletati contemporaneamente dalla stessa persona (c.152). La provvisione di un ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza. Se tuttavia si tratta di un ufficio che viene conferito di diritto a tempo determinato, la provvisione può essere fatta nei sei mesi prima del compimento di questo tempo, e ha effetto dal giorno della vacanza dell'ufficio. La promessa di un ufficio, da chiunque sia stata fatta, non produce alcun effetto giuridico (c.153). L'ufficio vacante di diritto, che sia eventualmente ancora posseduto da qualcuno illegittimamente, può essere conferito, purché sia stata dichiarata nel debito modo l'illegittimità del possesso, e di tale dichiarazione venga fatta menzione nella lettera di conferimento (c.154). Chi, facendo le veci di un altro che sia negligente o impedito, conferisce l'ufficio, non acquista da ciò nessuna potestà sulla persona cui fu conferito, ma la condizione giuridica di questi è costituita come se la provvisione fosse stata effettuata a norma ordinaria del diritto (c.155). La provvisione di qualsiasi ufficio sia fatta per iscritto (c.156).
La vita comunitaria esige che i ministeri e gli uffici in essa esercitati godano di stabilità, continui mutamenti potrebbero risultare non adatti per un'azione pastorale coerente e incisiva. D'altra parte però potrebbe risultare nociva anche la prolungata permanenza di un ufficio che non può essere adeguatamente esercitato o viene attuato in modo non corrispondente alle effettive esigenze della comunità cristiana. Per questo il Codice di diritto canonico prevede anche la perdita dell'ufficio ecclesiastico: si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell'autorità dalla quale fu conferito, l'ufficio ecclesiastico non si perde, a meno che non sia disposto altro dal diritto (es. c.481 il vicario generale quando la sede episcopale rimane vacante cessa la sua potestà). La perdita dell'ufficio, che ha sortito effetto, sia resa nota quanto prima a tutti quelli cui compete un qualche diritto nella provvisione dell'ufficio (c.184). A colui, che perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito il titolo di emerito (c.185). Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d'età, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità (c.186). L'ufficio si perde ancora con la rinuncia (cc. 187-189), con il trasferimento ad altro ufficio (cc.190-191), con la rimozione amministrativa e anche per privazione penale (cc.192-196).
Compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono invitati a presentare la rinuncia all'ufficio:
- al papa, i cardinali preposti ai dicasteri e agli altri organismi permanenti della curia romana e della Città del Vaticano (c.354);
- al papa i vescovi diocesani, i vescovi coadiutori e i vescovi ausiliari (c.401; 411);
- al vescovo diocesano i parroci (c.538)
Fonti:
Codice di Codice di Diritto Canonico
Agostino Montain, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, EDB: Bologna 2001