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Scomunica

È un atto legale della Chiesa che implica vari gradi di esclusione di un suo membro dalla comunità dei fedeli a causa di gravi e ostinate infrazioni alla morale e/o alla dottrina riconosciuta. Il termine scomunica appare per la prima volta in documenti ecclesiastici nel IV secolo. Nel XV secolo si comincia a fare una distinzione fra coloro che devono essere allontanati a causa di gravi errori (i vitandi), e quelli che possono essere tollerati (i tolerati, che dovevano essere solo rigidamente esclusi dai sacramenti). Questa distinzione è ancora in vigore oggi.

Allo scomunicato è fatto divieto:

  1. Di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico;
  2. Di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti;
  3. Di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.

Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo:

  1. Se vuole agire contro il disposto di non prendere parte come ministro alla celebrazione eucaristica o altra cerimonia pubblica, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave;
  2. Pone invalidamente gli atti di governo, che come detto prima sono illeciti;
  3. Incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;
  4. Non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa;
  5. Non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa.


Fonti:

Codice di Diritto Canonico

Wikipedia