Scomunica
È un atto legale della Chiesa che implica vari gradi di esclusione di un suo membro dalla comunità dei fedeli a causa di gravi e ostinate infrazioni alla morale e/o alla dottrina riconosciuta. Il termine scomunica appare per la prima volta in documenti ecclesiastici nel IV secolo. Nel XV secolo si comincia a fare una distinzione fra coloro che devono essere allontanati a causa di gravi errori (i vitandi), e quelli che possono essere tollerati (i tolerati, che dovevano essere solo rigidamente esclusi dai sacramenti). Questa distinzione è ancora in vigore oggi.
Allo scomunicato è fatto divieto:
- Di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico;
- Di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti;
- Di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.
Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo:
- Se vuole agire contro il disposto di non prendere parte come ministro alla celebrazione eucaristica o altra cerimonia pubblica, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave;
- Pone invalidamente gli atti di governo, che come detto prima sono illeciti;
- Incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;
- Non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa;
- Non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa.
Fonti: