Persona giuridica
Anche nella Chiesa come nella maggior parte delle giurisdizioni esistono oltre alle persone fisiche le persone giuridiche (CIC c.113), queste sono organismi unitari formati dall'unione di più elementi per raggiungere scopi che in genere trascendono i singoli. Sono persone giuridiche il seminario (c.238); le associazioni pubbliche di fedeli (c.313) la Chiesa Particolare (c.373); la provincia ecclesiastica (c.432); la conferenza episcopale (c.449); la parrocchia (c.515); gli istituti religiosi, le province e le case (c.643).
La persona giuridica è quindi una nuova realtà che viene riconosciuta come soggetto di diritto, ente cioè fornito di capacità giuridica propria.
A differenza del precedente codice il Codice di Diritto Canonico del 1983 distingue all'interno delle persone giuridiche gli insiemi di persone e gli insieme di cose, e afferma che nel caso dell'insieme di persone ci vogliono minimo tre persone. C'è poi la distinzione tra collegiale e non collegiale che riguarda il modo di governo (c. 115). Il codice inoltre distingue tra persone giuridiche pubbliche o private, le prime sono costituite dall'autorità competente e perseguono finalità rilevanti nell'attuazione della missione della Chiesa, e operano a nome della Chiesa; le seconde invece sono private (c. 116).
Le persone giuridiche "sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto", il riconoscimento viene concesso solo se queste istituzioni perseguono la missione della Chiesa e trascendono fini dei singoli. (c. 114). Per conseguire la personalità giuridica occorre che i propri statuti siano riconosciuti dall'autorità competente (c.117), rappresenta la persona giuridica pubblica colui al quale è stata riconosciuta dal diritto universale, particolare o dai propri statuti; per la persona giuridica privata invece è attribuita tramite gli statuti (c.118).
Il diritto va poi a descrivere gli atti collegiali, a meno che non sia disposto altro dagli statuti, per l'elezione dispone tre possibili scrutini. Innanzitutto deve esserci la maggioranza degli aventi diritto al voto, poi dopo due scrutini inefficaci allora si prendano i due candidati con più voti ottenuti, se ce ne sono più di due si prendano i più anziani, e si procede allora al terzo scrutinio, se anche qui si conferma la parità a quel punto a vincere è il candidato più anziano. Per le altre votazioni si cerca la maggioranza e se permane dopo più votazioni, a quel punto il presidente ha la possibilità di dare un suo voto. Ciò che invece tocca tutti come singoli da tutti deve essere approvato, serve l'unanimità (c.119). Tutto quello che abbiamo detto ora vale semplicemente se non è contenuta nello statuto alcuna norma a riguardo.
La persona giuridica per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni; la persona giuridica privata si estingue inoltre, se l'associazione stessa si discioglie a norma degli statuti, oppure se, a giudizio dell'autorità competente, la stessa fondazione ha cessato di esistere a norma degli statuti (c.120).
Estinta la persona giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se questi tacciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti propri (c.123).
Fonti:
Codice di Diritto Canonico
Agostino Montain, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, EDB: Bologna 2001