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Matrimonio

Speciale sul Sacramento del Matrimonio

Nella storia il matrimonio, rappresenta l'unione tra l'uomo alla donna, avendo un collegamento con la sfera del sacro. Comunione di vita e di amore coniugale. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento (CIC c.1055). Il can. 776 del Codice dei canoni delle Chiese orientali afferma "Il patto matrimoniale fondato dal creatore e strutturato di sue leggi, mediante il quale l'uomo e la donna stabiliscono tra loro con irrevocabile consenso personale la comunità di tutta la vita, per sua indole naturale è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli".

La connessione tra amore coniugale e procreazione ha fatto sì che la Chiesa prendesse posizione contro le forme di procreazione artificiale, ritenendo moralmente illecita quella:

  • eterologa, quanto si ricorre ad un donatore esterno alla coppia;
  • omologa, ottenuta con l'inseminazione artificiale.

La Chiesa condanna tali tecniche perché l'atto coniugale è espressione dell'amore personale tra gli sposi, e i mezzi artificiali ledono la dignità della persona.

Il can. 1055 del Codice di Diritto Canonico definisce il matrimonio come "comunità di tutta la vita". Comunità (consortium) indica la comunanza di destino attraverso una relazione mutua e vitale, fatta di comunicazione e compartecipazione, "di tutta la vita" (totius vitae) non si riferisce soltanto al valore perenne del matrimonio, all'indissolubilità, ma anche alla qualità del consenso, un consenso totale che dona tutta la vita.

Attraverso il sacramento la fede è irrobustita ed espressa (c.840). L'autore del matrimonio è Dio (azione di Cristo) e il consenso è espresso dagli sposi (e dalla Chiesa). Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare, la Gaudium et Spes poi esamina il momento attuale del matrimonio e coloro che cercano di ostacolarlo: "Però la dignità di questa istituzione non brilla dappertutto con identica chiarezza poiché è oscurata dalla poligamia, dalla piaga del divorzio, dal cosiddetto libero amore e da altre deformazioni. Per di più l'amore coniugale è molto spesso profanato dall'egoismo, dall'edonismo e da pratiche illecite contro la fecondità" 1. Il Concilio, mettendo in chiara luce alcuni punti capitali della dottrina della Chiesa, si propone di illuminare e incoraggiare i cristiani e tutti gli uomini che si sforzano di salvaguardare e promuovere la dignità naturale e l'altissimo valore sacro dello stato matrimoniale.

Per la sua stessa natura l'istituto del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento. E così l'uomo e la donna, che per l'alleanza coniugale "non sono più due, ma una sola carne" (Mt 19,6), prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività, esperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la conseguono2.

I cann. 1055-1062 del Codice di Diritto Canonico contengono le disposizioni generali fondamentali. Il matrimonio non è più presentato come un semplice contratto, come avveniva nel codice del 1917, ma in tutta la sua ricchezza di valori umani e spirituali. Come succede a tutto il Codice di Diritto Canonico anche questi canoni cercano di essere un'attuazione del Concilio Vaticano II, anche per il matrimonio vale la stessa cosa e la giusta interpretazione di questi testi si ha interpretandoli alla luce del Concilio Vaticano II. Il codice dedica al matrimonio 111 canoni e riguardano solo i fedeli della chiesa latina (c.1055-1165).

Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento (c.1056). L'unità coincide praticamente con la monogamia: un solo uomo si unisce con una sola donna. Questo naturalmente è contrario alla poligamia simultanea, mentre la poligamia successiva è concessa.

L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio (c.1057).

Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto (c.1058). Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio (c.1059).

Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario (c.1060). Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità (c.1061).

La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale, nel rispetto delle eventuali consuetudini e leggi civili. Dalla promessa di matrimonio non consegue l'azione per esigerne la celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei danni, se dovuta (c.1062).


1) Gaudium et Spes n.47

2) Gaudium et Spes n.48

Fonti:

Codice di Diritto Canonico

Gaudium et spes