Legati del Papa
Persone incaricate dal romano pontefice di svolgere una funzione determinata in sua vece. Ai Legati del Romano Pontefice è affidato quindi l'ufficio di rappresentare stabilmente lo stesso Romano Pontefice presso le Chiese particolari o anche presso gli Stati e le Autorità pubbliche cui sono stati inviati. Rappresentano la Sede Apostolica anche coloro che sono incaricati di una Missione pontificia come Delegati od Osservatori presso i Consigli internazionali o presso le Conferenze e i Congressi (c.363).
Il Romano Pontefice ha il diritto nativo e indipendente di nominare e inviare suoi Legati sia presso le Chiese particolari nelle diverse nazioni o regioni, sia presso gli Stati e le Autorità pubbliche, come pure di trasferirli e richiamarli, nel rispetto però delle norme del diritto internazionale per quanto riguarda l'invio e la revoca dei Legati accreditati presso i Governi (c.362).
Il compito principale del Legato pontificio è quello di rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità che intercorrono tra la Sede Apostolica e le Chiese particolari. Spetta perciò al Legato pontificio nell'ambito della sua circoscrizione (c.364):
- Informare la Sede Apostolica sulle condizioni in cui versano le Chiese particolari, nonché su tutto ciò che tocca la vita stessa della Chiesa e il bene delle anime;
- Assistere i Vescovi con l'azione e il consiglio, senza pregiudizio per l'esercizio della loro potestà legittima;
- Favorire relazioni frequenti con la Conferenza Episcopale, fornendo ad essa tutto l'aiuto possibile;
- Per quanto riguarda la nomina dei Vescovi, comunicare o proporre i nomi dei candidati alla Sede Apostolica, nonché istruire il processo informativo sui promovendi, secondo le norme date dalla Sede Apostolica;
- Adoperarsi per promuovere tutto ciò che riguarda la pace, il progresso e la cooperazione tra i popoli;
- Cooperare con i Vescovi per favorire opportuni scambi fra la Chiesa cattolica e le altre Chiese o comunità ecclesiali, anzi anche con le religioni non cristiane;
- In azione congiunta con i Vescovi, difendere di fronte ai governanti degli Stati tutto ciò che riguarda la missione della Chiesa e della Sede Apostolica;
- Esercitare inoltre le facoltà e adempiere gli altri mandati affidatigli dalla Sede Apostolica.
È inoltre compito peculiare del Legato pontificio che esercita contemporaneamente una legazione presso gli Stati secondo le norme del diritto internazionale (c.365):
- Promuovere e sostenere le relazioni fra la Sede Apostolica e le Autorità dello Stato;
- Affrontare le questioni che riguardano i rapporti fra Chiesa e Stato; trattare in modo particolare la stipulazione e l'attuazione dei concordati e delle altre convenzioni similari.
Nella trattazione di queste questioni, a seconda che lo suggeriscano le circostanze, il Legato pontificio non ometta di richiedere il parere e il consiglio dei Vescovi della circoscrizione ecclesiastica e li informi sull'andamento dei lavori (c.365).
Si legge già negli Atti degli apostoli che la comunità di Gerusalemme, avuta la notizia del successo della missione presso i greci d'Antiochia, inviò Barnaba per verificare e spiegare l'opera di Dio (At 11,21-24). Ecco uno dei più antichi esempi di invio di un legato. I legati del papa sono presenti ai più importanti concili particolari e a tutti i concili ecumenici. Si trovavano stabili presso l'imperatore di Costantinopoli, poi presso i franchi e altri principi. Lungo il tempo si precisano varie figure di legati:
- legati a latere: rappresentano la persona del Papa
- Legati missi: ambasciatori papali straordinari
- Legati nati: titolari di una sede apostolica
- Nunzi: svolgono la propria funzione di stabile rappresentanza contemporaneamente davanti ai capi di Stato e nei confronti della gerarchia ecclesiastica del luogo. Nel diritto internazionale sono equiparati agli ambasciatori.
- Delegati apostolici: sono rappresentasnti con missione ufficiale soltanto presso le Chiese particolari.
- Rappresentanti ed Osservatori: si tratta di legazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali
- Incaricato d'affari ad interim: rappresentante pontificio, presso le autorità civili o ecclesiali o organizzazioni internazionali, impiegato in caso d'assenza o di mancanza del capo missione.
La sede della Legazione pontificia è esente dalla potestà di governo dell'Ordinario del luogo, a meno che non si tratti della celebrazione di matrimoni. Il Legato pontificio, avvertiti, per quanto è possibile, gli Ordinari del luogo, può compiere celebrazioni liturgiche, anche pontificali, in tutte le chiese della sua legazione (c.366). L'ufficio di Legato pontificio non cessa quando diviene vacante la Sede Apostolica, a meno che non venga stabilito diversamente nella lettera pontificia; cessa invece quando scade il mandato, con l'intimazione della revoca, con la rinuncia accettata dal Romano Pontefice (c.367).
Fonti:
Codice di Diritto Canonico
Agostino Montain, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, EDB: Bologna 2001