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Laico

Il significato del termine

Il Codice di Diritto Canonico parla del laico, ma senza offrirne una definizione. Nel linguaggio corrente la parola laico assume diversi significati:

  • Nel linguaggio ecclesiale laico è chi non appartiene allo stato ecclesiastico o meglio ogni persona battezzata che non ha alcun grado nella gerarchia ecclesiastica;
  • Nell'ambito civile, laico è usato a volte in contrapposizione a confessionale, a ciò quindi che è proprio di una confessione religiosa. Laico in questo senso sarebbe ciò che fa a meno della religione, a questo termine si collegano laicità, laicismo, laicizzazione. Quante volte sentiamo frasi come "importante è la laicità dello stato" derivano da questa concezione di laico. Nei documenti del magistero della Chiesa di questi ultimi due secoli viene condannato il laicismo.
  • Il concilio Vaticano II cercherà di dare una definizione positiva al laico, che fino ad allora era stato per lo più visto semplicemente come un “non chierico”. La Lumen Gentium indica il propium del laico: l'indole secolare

Storia del termine

Laico deriva dal greco laikos, termine che a sua volta deriva da laos, che significa popolo, indica la massa della popolazione distinta dai suoi capi. Nella Bibbia il termine laos designa il popolo in contrapposizione o ai pagani o ai capi, in particolare sacerdoti e profeti. Laikos invece designa a volte cosa non consacrata a Dio.

Fino al III secolo il termine laico è usato poche volte negli scritti cristiani, particolare importanza ha la Lettera di Clemente, vescovo di Roma, ai cristiani di Corinto, dove si usa per la prima volta la parola laico. Il laico è inteso da Clemente come persona obbligata ai precetti laici (1 Clem. 40,6). Clemente distingue i laici dal gran sacerdote e dagli altri sacerdoti e leviti. Il termine laico si avvia a indicare delle persone che fanno parte di un organismo nel quale occupano il posto più basso. Con lo stesso significato ricorre infatti sia in Clemente Alessandrino, sia in Origene.

Nella Chiesa antica i laici svolgevano diverse funzioni, certo non potevano celebrare l'eucarestia, nè rimettere i peccati (funzioni riservate ai ministri), ma potevano predicare la Parola di Dio, distribuire l'eucarestia, partecipare all'elezione del vescovo, occupare posti importanti nell'insegnamento, seguire i catecumeni nella formazione, con il passare del tempo tutte queste funzioni diventeranno esclusive dei chierici.

A partire dal IV secolo la distinzione tra clero e laici si fa sempre più marcata. Nel medioevo laicus si affianca a plebeius (popolo), i due termini sono usati come sinonimi. Laico ha sempre il significato di persona non ordinata ma indica anche persone di alto rango sociale. Si pone il problema della partecipazione di questi laici ai concili. Con lo sviluppo del monachesimo poi si avrà una divisione tripartita per popolo cristiano: chierici, monaci, laici.

Le innovazioni liturgiche dei secoli VIII e IX accentuano la divisione tra laici e chierici:

  • Il celebrante volta le spalle al popolo;
  • Le preghiere del canone vengono dette a voce bassa da un prete che sembra ignorare l'assemblea;
  • I fedeli non portano più la loro offerta all'altare;

Il Decreto di Graziano (1140) dedica ampio spazio ai laici. Le direttive oscillano tra il riconoscimento del ruolo dei laici nella Chiesa e l'affermazione che loro dovere sclusivo è quello di obbedire. Nei secolo XIII-XIV sono frequenti gli attriti tra chierici e laici e alla fine del medioevo nascerà quello spirito laico che in seguito si contrapporrà alla Chiesa.

I laici sono ormai dequalificati, la missione della Chiesa si identifica con quella dei chierici, i laici operano nel mondo, mentre la perfezione è considerata propria dei monaci.

Il Codice del 1917 non offre una definizione di laico come fa invece per i chierici e i religiosi. Ai laici sono dedicati 14 canoni e la concezione che ne traspare è quella del comune fedele, la cui nota distintiva è non essere nè chierico nè religioso.

E' il Concilio Vaticano II che porterà una novità nella storia del termine. Viene finalmente proposta una doppia definizione dei laici (LG 31):

  • La solita definizione negativa, secondo cui i laici sono tutti i fedeli cristiani ad esclusione di ordine sacro e stato religioso, in pratica non si dice cosa sono i laici, ma cosa non sono.
  • E finalmente una definizione positiva "i laici sono i fedeli cristiani che, incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio, resi partecipe della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, esercitano, nella Chiesa e nel mondo, per la parte che li riguarda la missione di tutto il popolo cristiano" (LG 31)

Importantissima l'affermazione del Concilio dell'uguaglianza di tutti i fedeli cristiani, il triplice munus (sacerdotale, profetico e regale) non è solo dei ministri ordinati ma di tutti i fedeli cristiani. La specificità dei laici è l'indole secolare, considerandola peculiare dei laici (peculiare non significa esclusiva, è anche dei chierici e monaci, ma in modo diverso) "E' proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Essi vivono nel secolo [...]; lì sono da Dio chiamati a contribuire come dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo", chiamati a stare nel mondo ed essere santificazione per il mondo. Possiamo sintetizzare e tenere a mente due informazioni importantissime della Lumen Gentium e quindi del Concilio Vaticano II:

  • I laici sono dei cristiani che sono chiamati ad attuare la missione della Chiesa;
  • L'indole secolare è propria dei laici.

Come afferma anche il Codice di Diritto Canonico del 1983 (che vedremo più avanti nello specifico) al can. 208, tutti nella Chiesa godono di uguale dignità e partecipano agli uffici di Cristo, ciascuno a modo proprio. Come non si possono escludere i chierici e i religiosi dalle attività peculiari dei laici, allo stesso modo non si possono escludere i laici dalle attività all'interno della Chiesa, a parte alcune funzioni che sono esclusive del sacramento dell'ordine.

Dopo il Concilio Vaticano II il magistero pontificio ha messo in pratica le novità apportate dal Concilio:

  1. Istituzione del Pontificio consiglio per i laici;
  2. Promulgazione del Codice di Diritto Canonico (1983);
  3. Sinodo dei vescovi del 1987 e la successiva esortazione postsinodale Christifideles laici (30.12.1988);

Codice di Diritto Canonico

Il codice parte dalla nozione comune di fedeli cristiani c'è un'uguaglianza tra tutti i cristiani che viene prima della varietà che poi si attua nelle varie funzioni diverse all'interno della Chiesa (CIC c.208). Diversi sono i diritti e i doveri dei laici (c.224):

  1. Per prima cosa il laico (ma anche un sacerdote o un religioso) è un fedele cristiano quindi, e quindi ha i doveri e i diritti dei fedeli cristiani (cc.208-223).
  2. Oltre a questi diritti comuni a tutti, ci sono vari canoni, sparsi nel Codice, che contengono diritti e doveri dei laici
  3. Il Diritto Canonico ha poi dei canoni dedicati ai laici, che contengono diritti e doveri che i laici sono tenuti a rispettare (cc.224-231).

Ed ecco i diritti e gli obblighi propri dei fedeli laici (cc.225-231):

  • Obbligo-diritto di impegnarsi nell'apostolato: "sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari." (c.225). Sono quindi ancora più vincolati da questo obbligo in quelle situazioni in cui magari solo loro (o è più semplice per loro) arrivare. Duplice è la modalità di apostolato: individuale e associata (cc.298-329).
  • Dovere di impegnarsi per il matrimonio e la famiglia: "i laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio. I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa." (c.226).
  • Evangelizzazione dei lontani e "animare e perfezionare l'ordine temporale con lo spirito evangelico" (Apostolicam Actuositatem n. 5).
  • Diritto che "venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libertà che compete ad ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa" (c.227).
  • Diritto di essere assunti dai ministri sacri in uffici ecclesiastici e incarichi di cui sono all'altezza (giudice c. 1421; legato pontificio (c.363) insegnante di scienze sacre con mandato (c.229) o come loro consiglieri (c.228).
  • Dovere-diritto di acquisire quella scienza che può consentire di vivere la dottrina cristiana, annunciarla e se necessario difenderla (c.229).
  • Osservate le disposizioni stabilite in ordine alla idoneità richiesta, hanno la capacità di ricevere dalla legittima autorità ecclesiastica il mandato di insegnare le scienze sacre. Si esige l'idoneità, idoneità sia sotto il profilo scientifico che pedagogico da provare con appositi attestati. Non essendo l'autorità competente obbligata a conferire il mandato, non sussiste in questo caso neanche un vero e proprio diritto a ricevere tale mandato (c.229).
  • Ai laici può essere delegata l'assistenza ai matrimoni, ma solo al verificarsi dei tre requisiti previsti dal can. 1112: mancanza di sacerdoti e diaconi, voto favorevole della conferenza episcopale; licenza della Santa Sede.
  • Possibilità, per i laici di sesso maschile, a ricevere il ministero di lettore o accolito(si tratta di capacità, non di diritto), tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa (c.230)
  • Dei laici (uomini o donne) possono ottenere l'incarico temporaneo per l'esercizio di funzioni liturgiche come quelle di lettore, commentatore, cantore e altre, escluso il ministero di accolito (c.230). Chiaramente le differenze dai ministeri sono notevoli: oltre al carattere temporale (stabilità per i ministeri e temporaneità per gli incarichi) c'è una differenza qualitativa, per i ministeri è infatti previsto un rito liturgico e si parla di ministeria, per gli incarichi non è previsto nessun rito liturgico e si parla di munera, per i ministeri è importante il sesso maschile, per gli incarichi no.
  • Quando mancano i ministri e le necessità lo suggeriscono anche i laici, senza essere lettori o accoliti possono supplice alcune funzioni dei ministri, esercitare il ministero della parola (esclusa l'omelia), presiedere le preghiere liturgiche, amministrare il battesimo (c.861), guida della celebrazioni domenicali in assenza del presbitero, apostolato per gli infermi e raccomandazione dei moribondi (esclusa l'amministrazione del sacramento degli infermi), guida alla celebrazioni delle esequie ecclesiastiche (c.1164), assistenza ai matrimoni, liturgia delle ore, distribuire la sacra comunione (cc. 943; 910; 911) e varie benedizioni. Si tratta di incarichi straordinari compiuti in funzione di supplenza (c. 230)
  • Obbligo di acquisire un'adeguata formazione per i laici, designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa. Essi hanno diritto ad una onesta rimunerazione (sempre tenendo conto di quanto detto prima riguardo al c.230) adeguata alla loro condizione, per poter provvedere decorosamente, anche nel rispetto delle disposizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre il diritto che si garantiscano la previdenza sociale, le assicurazioni sociali e l'assistenza sanitaria. (c.231).

Fonti:

Codice di Diritto Canonico

Agostino Montain, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, EDB: Bologna 2001