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Domicilio

Si ha il domicilio quando la persona ha l'intenzione di rimanere in perpetuo o per almeno 5 anni completi nel territorio di qualche parrocchia o di una diocesi (CIC c.102). Oltre al domicilio, c'è lo stato di quasi-domicilio, forestiero e girovago (CIC c.100). Questi diversi rapporti con il territorio sono importanti per determinare la capacità di agire delle singole persone. Il domicilio o il quasi-domicilio nel territorio di una parrocchia è detto parrocchiale; nel territorio di una diocesi, anche se non in una parrocchia, diocesano (c.102).

Il luogo di origine del figlio, anche neofita, è quello in cui, quando il figlio è nato, i genitori avevano il domicilio o, mancando questo, il quasi-domicilio, oppure, se i genitori non avevano il medesimo domicilio o quasi-domicilio, l'aveva la madre (c.101).

I membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa cui sono ascritti; il quasi-domicilio, nella casa in cui dimorano (c.103). I coniugi abbiano in comune il domicilio o il quasi-domicilio; a motivo di legittima separazione o per altra giusta causa, entrambi possono avere un proprio domicilio o quasi-domicilio (c.104). Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio e il quasi-domicilio di colui, alla cui potestà è soggetto. Uscito dall'infanzia può acquistare anche un proprio quasi-domicilio; e legittimamente emancipato a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio. Chiunque per una ragione diversa dalla minore età è stato affidato legittimamente in tutela o in curatela di un altro, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore (c.105). Il domicilio e il quasi-domicilio si perdono con la partenza dal luogo con intenzione di non tornare (c.106).

A ciascuno sia per il domicilio sia per il quasi-domicilio tocca il parroco e l'Ordinario proprio. Il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio diocesano, è il parroco del luogo in cui attualmente dimora (c.107).