Decreti, Atti amministrativi
Il Codex Iuris Canonici del 1983 dedica due titoli del Libro I agli atti amministrativi e distingue tra atti amministrativi generali (CIC cc.29-34) e atti amministrativi singolari (CIC cc.35-93). Al primo gruppo appartengono i decreti generali e le istruzioni, al secondo i decreti e i precetti singolari, i rescritti, i rescritti che accordano un privilegio o una dispensa.
Decreti generali
I decreti generali a seconda dei casi hanno o carattere legislativo o carattere amministrativo, ciò che li accomuna è il termine decreto e la caratteristica comune di genelalità dei destinatari a differenza degli atti amministrativi singolari. I decreti generali, con i quali dal legislatore competente vengono date disposizioni comuni per una comunità capace di ricevere una legge, sono propriamente leggi e sono retti dalle disposizioni dei canoni sulle leggi (c.29). Chi gode soltanto della potestà esecutiva non può validamente emanare il decreto generale, di cui al can. 29, a meno che in casi particolari a norma del diritto ciò non gli sia stato espressamente concesso dal legislatore competente, e adempiute le condizioni stabilite nell'atto della concessione (c.30).
Possono dare i decreti generali esecutivi, con cui sono appunto determinati più precisamente i modi da osservarsi nell'applicare la legge o con cui si urge l'osservanza delle leggi, coloro che godono della potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza (c.31). Per quanto concerne la promulgazione e la vacanza dei decreti valgono le disposizioni per le leggi disposte al c.8, ciò significa la promulgazione nella gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, e l'entrata in vigore, se non disposto diversamente, dopo tre mesi e un dal giorno di pubblicazione negli Acta. I decreti generali esecutivi, anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro nome, non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi sono prive di ogni vigore. I medesimi decreti cessano d'avere vigore per revoca esplicita o implicita fatta dall'autorità competente, e altresì cessando la legge per la cui esecuzione furono dati; non cessano però venuto meno il diritto di colui che li stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente il contrario (c.33).
Le istruzioni, sono finalizzate a chiarire il significato della legge e a deteminarne ulteriolmente le modalità di esecuzione, queste sono di competenza di chi ha la postestà esecutiva, il compito cioè di far osservare le leggi. (c.34)
Atti amministrativi singolari
L'atto amministrativo singolare è un atto posto dal superiore nell'esercizio della sua potestà amministrativa (c.35), tranne per quanto riguarda il privilegio che può essere concesso dal legislatore come pure dall'autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà (c.76). I legittimi superiori possono essere persone fisiche come il romano pontefice per la Chiesa universale, il vescovo diocesano e il vicario generale per la Chiesa particolare, oppure si può trattare di persone giuridiche, come dicasteri della curia romana, conferenze episcopali o i loro organi. L'atto amministrativo a volte contiene una dichiarazione di volontà (es. revoca c.141; trasferimento c.190; ammissione c.641; licenza c.1124; dispensa c.1127; punizione c.1375), altre volte una decisione di giudizio o di certificazione (ricognizione, certificato, autentica). La legge per sua natura è destinata alla comunità, questo atto è invece singolare, l'atto amministrativo è obbligatoriamente emanato per un individuo o un gruppo di individui, sempre per un caso concreto.
Vengono distinti:
- Decreto o precetto (cc. 48-58)
- Il rescritto (cc.59-75):
- Il privilegio (cc.76-84)
- La dispensa (cc.85-93)
Caratteristica comune di questi atti è di essere suscettibili di ricorso al superiore gerarchico competente (cc.1732-1734) ad esclusione degli atti emanati dal romano pontefice o dal concilio ecumenico (c.1732). La minuziosità con cui il Codice di Diritto Canonico regola gli atti amministrativi singolari ha come finalità quella di tutelare l'autorità dall'accusa di arbitrarietà nel porre gli atti di sua competenza e di tutelare il singolo fedele nei suoi diritti e interessi, offrendogli anche la possibilità di ricorrere nei confronti di atti amministrativi ritenuti arbitrari e non conformi alla legge (cc.1732-1739)
L'atto amministrativo è da intendersi secondo il significato proprio delle parole e l'uso comune del parlare; nel dubbio, gli atti che si riferiscono alle liti o che riguardano le pene da comminare o da infliggere, oppure restringono i diritti della persona, o che ledono i diritti acquisiti, o che sono contrari a una legge a vantaggio dei privati, sono sottoposti a interpretazione stretta; tutti gli altri a interpretazione larga. Un atto amministrativo non deve essere esteso ad altri casi al di fuori di quelli espressi (c.36). L'atto amministrativo, che riguarda il foro esterno, si deve consegnare per iscritto; così pure il relativo atto di esecuzione, se viene fatto in forma commissoria (c.37). L'esecutore dell'atto amministrativo cui viene affidato il semplice compito dell'esecuzione, non può negare l'esecuzione di tale atto, a meno che non appaia manifestamente che l'atto medesimo è nullo o per altra grave causa non può essere sostenuto, oppure che le condizioni apposte nello stesso atto amministrativo non furono adempiute; se tuttavia l'esecuzione dell'atto amministrativo sembri inopportuna a motivo delle circostanze di persona o di luogo, l'esecutore interrompa l'esecuzione; ma in questi casi ne informi immediatamente l'autorità che ha emesso l'atto (c.41). L'esecutore dell'atto amministrativo deve procedere a norma del mandato; se però non avrà adempiuto le condizioni essenziali apposte nella lettera e non avrà osservato la procedura sostanziale, l'esecuzione è invalida (c.42). L'esecutore dell'atto amministrativo può farsi sostituire da un altro a suo prudente arbitrio, a meno che la sostituzione non sia stata proibita, o non sia stata scelta l'abilità specifica della persona, o non sia stata prestabilita la persona del sostituto; in questi casi però è lecito all'esecutore affidare ad un altro gli atti preparatori (c.43). L'atto amministrativo può essere mandato ad esecuzione anche dal successore nell'ufficio dell'esecutore, a meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della persona (c.44). È lecito all'esecutore, se ha errato in qualche modo nell'esecuzione dell'atto amministrativo, mandarlo di nuovo ad esecuzione (c.45). L'atto amministrativo non cessa venuto meno il diritto di colui che lo stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente altro dal diritto (c.46). La revoca dell'atto amministrativo per mezzo di un altro atto amministrativo dell'autorità competente ottiene effetto unicamente dal momento in cui viene legittimamente notificato alla persona per la quale è stato dato (c.47).