Catecumeni
Il catecumeno è colui che sta nella fase di preparazione ad accogliere il sacramento del battesimo. Non è ancora un fedele cristiano (per questo c'è bisogno del battesimo) ma, "i catecumeni che per impulso dello Spirito Santo desiderano ed espressamente vogliono essere incorporati alla Chiesa, vengono ad essa congiunti da questo stesso desiderio, e la madre Chiesa li avvolge come già suoi con il proprio amore e con le proprie cure" (LG 14).
Anche ai non battezzati, che non sono quindi membri della Chiesa, il Diritto Canonico riconosce dei diritti:
- Agire in giudizio (c.1476);
- Sposare un cattolico nell'osservanza delle norme prestabilite (c.1086);
- Disporre liberamente dei propri beni per cause pie (c.1299).
Il Codice di Diritto Canonico ci tiene a precisare, invece, la posizione dei catecumeni: per un titolo particolare sono legati alla Chiesa i catecumeni, coloro cioè che, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con intenzione esplicita di essere incorporati ad essa e di conseguenza, per questo desiderio, come pure per la vita di fede, di speranza e di carità che essi conducono, sono congiunti alla Chiesa, che già ne ha cura come suoi. La Chiesa dedica una cura particolare ai catecumeni, e mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla celebrazione dei riti sacri, già ad essi elargisce diverse prerogative che sono proprie dei cristiani (c.206). Così i catecumeni sono destinatari di un insieme di disposizioni giuridiche che li riguardano.
Per essere annoverati tra i catecumeni il richiedente è tenuto:
- A chiedere con intenzione esplicita di essere incorporato alla Chiesa;
- Condurre una vita evangelica di fede, di speranza e di carità
Al catecumeno sono riconosciute alcune prerogative:
- La necessità dell'iniziazione al mistero della salvezza mediante l'istruzione e il tirocinio (c.788);
- La possibilità di ricevere benedizioni (c.1170);
- La celebrazione delle esequie come i fedeli cristiani (c. 1183)
Il diritto canonico regola poi con apposite norme il matrimonio tra un fedele battezzato e un catecumeno (cc. 1085; 1125; 1126). I catecumenii non sono tenuti alle leggi puramente ecclesiastiche (c.11)
Fonti: