Atti giuridici
Gli atti giuridici sono atti posti dall'uomo, sono atti che presuppongono consapevolezza e volontà (sono atti giuridici ad esempio il consenso matrimoniale, l'ordinazione episcopale, presbiteriale e diaconale). Per la validità dell'atto giuridico si richiedono tre elementi (CIC c.124):
- Che la persona sia abile, deve cioè avere i requisiti stabiliti dal codice, abile in senso giuridico quindi.
- Che nell'atto vi siano tutti gli elementi costitutivi essenziali dell'atto stesso (chi si sposa deve volere ad esempio la fedeltà e l'indissolubilità)
- Che l'atto sia posto secondo le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto (il consenso è valido se viene manifestato davanti all'assistente e alla presenza di due testimoni c. 1108).
Tutte le situazioni che impediscono consapevolezza e libertà all'atto, lo rendono invalido:
- L' atto posto per violenza inferta dall'esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è nullo (c.125)
- L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, è nullo (c.126)
Altre situazioni invece quali il timore (c.125), e l'ignoranza e l'errore (c.126) non rendono l'atto invalido però è consentita l'azione rescissoria.
Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato (c.128). In determinati casi la legge richiede che il superiore possa agire solo col consenso (c.686), oppure solo dopo aver sentito il parere di altre persone fisiche o giuridiche (c.515). In questi casi il consenso o il parere sono necessari per la validità dell'atto (c.127)
Fonti:
Agostino Montain, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, EDB: Bologna 2001