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Associazioni pubbliche

Le associazioni si dividono in pubbliche e private, le prime sono quelle costituite ed erette mediante decreto dell'autorità competente, quelle private sono quelle erette dai fedeli.

Il carattere pubblico di un'associazione è determinato:

  • Dall'erezione, fatta dalla competente autorità ecclesiastica (CIC c.312);
  • Dall'assunzione degli scopi ecclesiali (c.301) e quindi dalla finalizzazione della associazione al bene comune ecclesiale.

L'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche è:

  1. La Santa Sede per le associazioni universali e internazionali;
  2. La Conferenza Episcopale nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali, quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione stessa, ad esercitare la loro attività in tutta una nazione
  3. Il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio per le associazioni diocesane, non però l'Amministratore diocesano; tuttavia sono eccettuate le associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico.

Il legame di questo tipo di associazioni con l'autorità ecclesiastica è molto intenso, infatti l'autorità ecclesiastica:

  • Erige l'associazione in persona giuridica, approva gli statuti e le loro modifiche (cc.312-314);
  • Se negli statuti non si prevede altro, conferma il moderatore dell'associazione, se eletto dalla stessa, oppure lo istituisce, se da questa presentato, oppure lo nomina se così prevede il diritto proprio (c.317);
  • Nomina il cappellano o l'assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se opportuno,gli officiali maggiori dell'associazione (c.317);
  • Può designare in commissario, in circostanze particolari, affinché diriga temporaneamente l'associazione (c.318);
  • Può rimuovere, per giusta causa il moderatore dell'associazione (c. 318);
  • Può sopprimere, per gravi cause e alle condizioni previste la stessa associazione (c.320)

Le associazioni pubbliche possono federarsitra loro e può essere attribuita la personalità giuridica alla federazione (c.313)

Le associazioni pubbliche agiscono in nome della Chiesa (c.313), non nel senso che agiscono in nome dell'autorità ecclesiastica, se così fosse l'autorità ecclesiastica potrebbe trovarsi in balia dell'associazione. L'associazione pubblica agisce in nome della Chiesa nel senso che si rende garante dell'autenticità della sua azione. Viene inoltre riconosciuto che l'associazione realizza i criteri di ecclesialità stabiliti per le associazioni pubblichee che risulta utile e opportuna per la vita della Chiesa.

La denominazione "cattolica" oltre che per le associazioni (c.300) è prevista anche per altre istituzioni: scuole (c.803), le università (c.808), altre iniziative apostoliche (c.216). L'attribuzione del titolo "cattolica" a un'associazione è un atto discrezionale dell'autorità ecclesiastica, spetta alla competente autorità stabilire i criteri di ecclesialità sempre necessari.