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Associazioni private

Le associazioni si dividono in pubbliche e private, le prime sono quelle costituite ed erette mediante decreto dell'autorità competente, quelle private sono quelle erette dai fedeli.

L'associazione privata sorge per iniziativa dei fedeli, ed è governata da questi, persegue finalità ecclesiali non riservate all'autorità ecclesiastica (CIC c.321). Non possiede personalità giuridica ma la può acquistare, nessuna associazione privata può acquistarla senza che i suoi statuti siano stati approvati dall'autorità ecclesiastica come da can. 312, nonostante l'approvazione degli statuti l'associazione rimane privata (c.322). Quantunque le associazioni private di fedeli godano di autonomia a norma del can. 321, sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica a norma del can. 305, come pure al governo della medesima autorità (c.323. L'associazione privata di fedeli designa liberamente il moderatore e gli officiali a norma degli statuti, può scegliere liberamente, se lo desidera, un consigliere spirituale fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi; tuttavia colui che è scelto deve avere la conferma dell'Ordinario del luogo (c.324).

L'associazione privata di fedeli amministra liberamente i beni che possiede, secondo le disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell'autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell'associazione. È pure soggetta all'autorità dell'Ordinario del luogo, a norma del can. 1301, per quanto riguarda l'amministrazione e la distribuzione dei beni che le sono stati donati o lasciati per cause pie (c.325). L'associazione privata di fedeli si estingue a norma degli statuti; può anche essere soppressa dall'autorità competente se la sua attività è causa di danno grave per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure di scandalo per i fedeli. La destinazione dei beni di un'associazione estinta deve essere determinata a norma degli statuti, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (c.326).

Nel caso in cui non siano stati approvati gli statuti l'associazione privata è non riconosciuta e non ha quindi personalità giuridica, e non diviene quindi soggetto di diritti e di doveri nella Chiesa. Queste associazioni entrano nell'ordinamento giuridico della Chiesa, in quanto perseguono finalità ecclesiali. La recognitio degli statuti compiuta dalla gerarchia (c.299) non comporta l'attribuzione della personalità giuridica, ma più semplicemente significa che l'autorità è fatta parte dell'esistenza di un'associazione privata non riconosciuta. Importante è la vigilanza dell'ordinario del luogo (cc. 305; 323).

A seconda dell'intensità con la quale l'autorità ecclesiastica prende atto delle associazioni private non riconosciute si distinguono:

  • Associazioni private meramente di fatto: gli statuti non sono stati esaminati dall'autorità competente;
  • Associazioni private non riconosciute di cui l'autorità ecclesiastica competente ha preso atto;
  • Associazioni private non riconosciute, ma lodate dall'autorità ecclesiastica;
  • Associazioni private non riconosciute, ma raccomandate dall'autorità ecclesiastica.