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Diritto Canonico: Abrogazione di una legge

Una legge può essere abrogata per dichiarazione espressa del legislatore (CIC c.6). Può cessare di avere efficacia giuridica anche tacitamente, sia per incompatibilità con una nuova legge, sia perché la legge più recente riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente (c.20). Inoltre una legge può perdere la sua obbligatorietà per cause intrinseche: è stata stabilita per un certo tempo e il tempo è finito, per determinate circostanze e queste sono cessate.

          Nel dubbio la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile (c.21).