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Laterano I (1123)

Il decimo concilio ecumenico, fu il primo concilio celebrato in Occidente, riunito liberamente e presieduto dal papa, senza alcun intervento laicale


Per l'appro­vazione e la proclamazione so­lenne del concordato di Worms, Callisto II, nel 1123, celebrò un conci­lio in Laterano. Il pontefice lo volle concilio generale, cioè ecumenico: fu il IX concilio ecumenico e il primo celebrato in Occidente, riunito li­beramente e presieduto dal papa, senza alcun intervento laicale.

Apertosi il 18 marzo, terza domenica di quaresima, vi par­tecipa­rono 987 pa­dri, fra cui oltre 300 vescovi, ma nessuna delle chiese d'Oriente fu rappre­sentata. Si celebrò durante la gestazione di un mondo nuovo, lontano dal vecchio universo altomedievale, in un epoca che, a partire dall'alba del Mille, aveva visto il sottrarsi del papato allo strapotere dei potentati romani e di nuovo collocato al centro della vita politica e religiosa del­l'Europa; un'epoca che vide l'affermarsi di quel grandioso moto di riforma che dall'ambiente monastico si era propagato al papato e all'in­tera società cristiana con le voci altissime di Umberto di Silvacandida, Pier Damiano e Ildebrando di Soana, ma che anche vide il manifestarsi di fermenti ereticali.

Il concilio Lateranense I inaugurò una nuova stagione della Chiesa che coincise con l'età classica della storia canonistica e ri­sultò dominata dalla trattazione, nei concili, di grandi problemi della cri­stianità.

Callisto II, con questo concilio, in primo luogo re­staurò la pace in un mondo che l'aveva pressoché perduta: lo fece ratificando il patto di Worms sulla questione delle investiture, un patto che però non era piaciuto ai gregoriani intransigenti.

L'azione del pontefice viene quindi rivolta alla restaurazione della potestà vescovile, onde porre fine a quelle situazioni di indisciplina e di scollamento che si erano verificate nel vivo della lotta per la riforma. Furono così ema­nati 22 ca­noni disciplinari, al fine di eliminare ogni forma di simonia e gli altri di­sordini e abusi che avevano afflitto la Chiesa, con richiami a precedenti disposizioni conciliari e sinodali.

Il can. 1, proibendo, “per l'autorità della Sede Apostolica”, l'ordinazione e la promozione nei gradi ecclesiastici per pecuniam e stabilendo la nullità delle dignità ac­quisite, sanciva la lotta contro il clero simoniaco, lotta sferrata dalla riforma gregoriana.

Valorizzando le scomuniche, commi­nate dai vescovi, con il can. 2 rafforzava la loro autorità spirituale e i loro po­teri giurisdizionali, che si estesero anche sui monasteri.

Il can. 7 (che ripro­pone il can. 3, del concilio Niceno I), proibisce il concubinato dei chie­rici e la coabitazione con donne.

I cann. 3-6, 8 e 12 intendono dare fon­damento alla libertas Ecclesiae: precisando le condizioni per la promo­zione clericale e confermando la necessità dell'elezione canonica per le consacrazioni vescovili, pena la deposizione (can.3); sottoponendo strettamente l'attribuzione della cura delle anime da parte di arcidia­coni, arcipreti, prepositi e decani al giudizio, o consenso dei vescovi (can. 4); rigettando come sacrilega ogni intromissione dei laici nel­l'amministrazione degli affari ecclesiastici (can. 8); dichiarando nulle le ordinazioni seguite alla condanna dell'antipapa Gregorio VIII (can. 5); regolando quelle dei prepositi, arcipreti e diaconi (can. 6); proibendo sotto scomunica la spoliazione dei santuari allora venerati dalla cri­stianità [S. Salvatore (Laterano), S. Pietro, S. Maria della Rotonda (Pantheon), a Roma; S. Nicola di Bari; Saint-Gilles] e l'imposizione di servitù sopra di esse da parte dei laici (can. 12).

I cann. 10 e 14 costituiscono lo statuto del pellegrino e del cro­ciato; la crociata è infatti un'estensione del pellegrinaggio e dei suoi vantaggi spirituali, avendo Urbano II al concilio di Clermont (1095) esteso loro l'indulgenza plenaria. Per dar modo alla cristianità occiden­tale, lacerata dalla guerre, di partecipare alla prima crociata Urbano II non riuscì ad imporre la pace ai re, ottenne solo la tregua di Dio. Il can. 15 si rin­novarono e confermarono tutti i decreti anteriori, concernenti la pace e la tregua di Dio, dando loro un carattere permanente e universale. Ricordato che la Pax que vulgo Trevia Dei dicitur, prima che dal ponte­fice Urbano II era stata promulgata dai sinodi [a partire dal 1025 (sinodo di Laon)] il concilio confermò la tregua, promulgata da Urbano II, definita circa la durata [da mercoledì sera, fino all'alba del lunedì; dall'avvento fino all'ottava dell'epifania; dalla settuagesima fino all'ottava di pentecoste], mentre la impose, senza limiti, alle donne, ai chierici e ai monaci. Il can. 14 estese i benefici della Pax anche ai pellegrini, comminando la scomunica a co­loro che osavano offendere i pellegrini diretti a Roma; mentre il can. 10 concesse l'indulgenza della crociata e la protezione apostolica per co­loro che offrivano aiuto ai crociati che combattevano gli infedeli sia in Terra Santa, sia in Spagna.

Si ricorderà come l'indulgenza della crociata era stata una innova­zione di Urbano II e consisteva nel liberare i crociati, confessati e con­triti, dai pesanti carichi, cui all'epoca era legata la penitenza pubblica. Questa remissio Terrae Sanctae suscitò subito un grande slancio di pietà popolare, una mistica della crociata e della redenzione che spin­gerà ancora verso Gerusalemme non solo cavalieri, capaci di combattere l'Islam, ma anche folle di gente umile, di vecchi, donne e bambini, onde conseguire i meriti annessi al pellegri­naggio: l'Iter Hierosolymitanum divenne il pellegrinaggio per eccellenza.

Il can. 9 colpisce d'infamia i contraenti di nozze incestuose. I cann. 11, 13, 15 e 17 riguardano aspetti particolari relativi alla succes­sione ereditaria nel territorio della città Leonina, la proibizione del co­nio e dello spaccio di moneta falsa, la tregua di Dio e la protezione di Benevento, "città di S. Pietro", cioè possesso della Chiesa che allora era minac­ciato dai Normanni.

Di particolare rilievo è il can. 16, relativo alle funzioni ecclesiasti­che dei monaci e alla loro esenzione dalla giurisdizione ordinaria: pro­blema allora cruciale, attesta le trasformazioni che si erano verificate fra XI e XII secolo nel monachesimo, quando i monaci si trovarono a con­durre una vita del tutto simile ai chierici; molti di loro erano divenuti sacerdoti ed esercitavano il ministero sacerdotale, sottraendo così una parte delle offerte destinate agli ecclesiastici. Da parte sua la Santa Sede aveva largheggiato nel concedere ai monasteri, che ne avessero fatto ri­chiesta, la protezione apostolica, l'esenzione dalla giurisdizione ordi­naria e, a certi abati, le stesse insegne propriamente vescovili (anello, mitria, guanti). Questo stato di cose costituiva un ostacolo all'autorità canonica del vescovo per cui il concilio impose ai monaci di obbedire ai vescovi e proibì loro di svolgere le funzioni del ministero della cura animarum.

Il concilio non affrontò il problema dell'unione delle Chiese. Ma quindici mesi dopo Callisto II scrisse una lettera al Basileus invitandolo a prendere in considerazione un progetto di riunificazione.

Oltre le celebrazioni, proprie delle varie sessioni, i padri conciliari furono chiamati a partecipare anche ad altre solennità, fra cui la cano­nizzazione di Corrado vescovo di Costanza. Il fatto è importante per la storia delle canonizzazioni poiché questa, per la prima volta, fu prece­duta da un'inchiesta canonica , un processo basato essenzialmente sui miracoli