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Seminario maggiore

Il seminario maggiore è necessario per la formazione sacerdotale. Chi vuole accedere al ministero ordinato deve essere formato prima presso il seminario maggiore, almeno per un tempo di quattro anni (CIC c.235). Dove risulta possibile e opportuno, il Codice suggerisce al can.237, che vi sia nelle singole diocesi il seminario maggiore; altrimenti gli alunni che si preparano ai ministeri sacri devono essere affidati ad un altro seminario oppure deve essere eretto un seminario interdiocesano (per erigere quest'ultimo c'è bisogno dell'approvazione della Sede Apostolica, da parte della Conferenza Episcopale, se si tratta di un seminario per tutto il territorio corrispondente, altrimenti da parte dei Vescovi interessati).

Il Codice prevede che ci possano essere alunni che dimorano legittimamente fuori del seminario, questi devono essere affidati dal Vescovo diocesano ad un sacerdote pio e idoneo, affinché abbia cura che siano diligentemente formati alla vita spirituale e alla disciplina (c.235). Una sede specificamente formativa con l'obbligo di residenza per tre anni è prevista anche per i giovani candidati al diaconato, per i candidati più maturi invece si prescrive un progetto formativo di tre anni, determinato dalla conferenza episcopale (c.236)

I seminari eretti legittimamente godono per il diritto stesso di personalità giuridica nella Chiesa. Nel trattare tutti gli affari il rettore rappresenta il seminario, a meno che, per determinate questioni, l'autorità competente non abbia stabilito in modo diverso (c.238). Il seminario è esente dalla giurisdizione del parroco (c.262), infatti per tutti coloro che si trovano all'interno del seminario il rettore svolge l'ufficio del parroco, ad eccezione della materia matrimoniale e della confessione degli alunni (cc.262; 985). In ogni seminario ci deve essere il rettore che lo dirige e, se del caso, un vice-rettore, l'economo e inoltre, se gli alunni compiono gli studi nel seminario stesso, anche i docenti i quali insegnino le varie discipline curandone la reciproca coordinazione. In ogni seminario ci deve essere almeno un direttore spirituale, si deve però lasciare agli alunni la libertà di rivolgersi ad altri sacerdoti ai quali il Vescovo ha affidato tale incarico. Negli statuti del seminario devono essere stabilite le modalità secondo cui gli altri moderatori, gli insegnanti e anche gli stessi alunni possano condividere la responsabilità del rettore, soprattutto per quanto riguarda la disciplina (c.239).

Oltre ai confessori ordinari, si devono far venire regolarmente nel seminario altri confessori e, salva la disciplina del seminario, gli alunni devono sempre avere ampia possibilità di rivolgersi a qualsiasi confessore sia all'interno sia all'esterno del seminario. Nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini o la loro dimissione dal seminario, non può mai essere richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori (c.240). Quando si tratta di ammettere alcuni dimessi da un altro seminario o da un istituto religioso, si richiede inoltre la dichiarazione del rispettivo superiore, soprattutto circa la causa della dimissione o dell'uscita (c.241). In ogni nazione vi sia una Ratio di formazione sacerdotale, emanata dalla Conferenza Episcopale sulla base delle norme fissate dalla suprema autorità della Chiesa e approvata dalla Santa Sede, adattabile alle nuove situazioni con una nuova approvazione della Santa Sede; in essa vengano definiti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o provincia (c.242). La celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita del seminario, in modo che ogni giorno gli alunni, partecipando alla stessa carità di Cristo, attingano soprattutto a questa fonte ricchissima forza d'animo per il lavoro apostolico e per la propria vita spirituale (c.246).

I protagonisti della formazione sono:

  • I candidati: sono tenuti a collaborare attivamente alla propria formazione, hanno diritto-dovere a un'istruzione che li renda idonei all'esercizio fecondo del ministero pastorale e devono essere pieni di spirito missionario, consapevoli che l'adempimento fedele del ministero in atteggiamento costante di fede viva e di carità contribuisce alla propria santificazione. Devono imparare insieme a coltivare quelle virtù che sono ritenute di grande importanza nella convivenza umana, cosicché siano in grado di giungere ad una adeguata armonia tra i valori umani e i valori soprannaturali (c.245). Devono stare al seminario per una formazione stabile di circa quattro anni (c.235). Gli alunni possono condividere la responsabilità del rettore, soprattutto per quanto riguarda la disciplina (c.239). Gli alunni devono essere formati in modo tale che, pieni di amore per la Chiesa di Cristo, abbiano un profondo legame di carità, umile e filiale, con il Romano Pontefice successore di Pietro, siano uniti al proprio Vescovo come fedeli cooperatori e collaborino con i fratelli; mediante la vita comune nel seminario e mediante la pratica di un rapporto di amicizia e di familiarità con gli altri, si dispongano alla fraterna comunione col presbiterio diocesano di cui faranno parte al servizio della Chiesa (c.245). Prima di essere accolti, devono presentare i certificati di battesimo e di confermazione e gli altri documenti richiesti secondo le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale (c.241). Devono essere formati alla celebrazione della liturgia delle ore, mediante la quale i ministri di Dio lo invocano a nome della Chiesa per tutto il popolo loro affidato, anzi per tutto il mondo, al culto della Beata Vergine Maria, anche con il rosario mariano e alla preghiera. Si raccomanda l'accostarsi frequente dei candidati al sacramento della penitenza, e si afferma il diritto dei candidati alla scelta libera della guida spirituale e del confessore, e il dovere di fare ogni anno gli esercizi spirituali (c.246). Deve essergli impartita un'adeguata educazione a vivere lo stato del celibato e imparino ad apprezzarlo come dono peculiare di Dio e siano resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa, senza alcuna reticenza sulle difficoltà della vita sacerdotale (c.247). Nella loro formazione devono conoscere oltre la propria lingua, anche la lingua latina e un'adeguata conoscenza delle lingue straniere, nella misura in cui essa risulti necessaria o utile alla loro formazione o all'esercizio del ministero pastorale (c.249). Gli studi filosofici e teologici che sono programmati nel seminario possono essere compiuti o in modo successivo o in modo congiunto, secondo la Ratio di formazione sacerdotale; essi devono comprendere almeno un sessennio completo, in modo tale che il periodo riservato alle discipline filosofiche corrisponda ad un intero biennio, il periodo riservato agli studi teologici ad un intero quadriennio (c.250). Gli alunni devono, inoltre, venire diligentemente istruiti in tutto ciò che riguarda in modo specifico il sacro ministero, soprattutto nell'attività catechetica e omiletica, nel culto divino e in modo particolare nella celebrazione dei sacramenti, nel dialogo con le persone, anche non cattoliche o non credenti, nell'amministrazione parrocchiale e nell'adempimento di tutti gli altri impegni (c.256). Durante il periodo degli studi e soprattutto nel tempo delle vacanze siano iniziati, sempre sotto la guida di un sacerdote esperto, alla prassi pastorale mediante opportune esperienze (c.258).
  • Il Vescovo Diocesano: Il vescovo della diocesi o quelli interessati nel caso in cui si tratti di seminario interdiocesano si occupano dell'alta direzione ed amministrazione del seminario (c.259). Spetta al vescovo approvare il regolamento del seminario (c.243) e ammettere agli ordini (cc. 1025; 1052), per questo motivo il vescovo deve, nella misura del possibile conoscere i candidati, e per questo motivo deve visitare spesso il seminario e vigilare sulla formazione (c.259). Il vescovo deve fare in modo che si provveda alla costituzione e alla conservazione del seminario, al sostentamento degli alunni, alla rimunerazione degli insegnanti e alle altre necessità del seminario (c.263). Per provvedere alle necessità del seminario il vescovo oltre alle offerte speciali previste dal can. 1266 può imporre un tributo alla diocesi: sono soggette al tributo per il seminario tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, anche private che hanno sede in diocesi, a meno che non si sostengano solo di elemosine oppure non abbiano attualmente un collegio di studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene comune della Chiesa; tale tributo deve essere generale, proporzionato ai redditi di coloro che vi sono soggetti e determinato secondo le necessità del seminario. (c.264). Il can.985 invita il rettore del seminario a non ascoltare le confessioni dei propri seminaristi, a meno che questi, non lo chiedano spontaneamente. Il Vescovo diocesano ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla base delle loro doti umane e morali, spirituali e intellettuali, della loro salute fisica e psichica e della loro retta intenzione, sono ritenuti idonei a consacrarsi per sempre ai ministeri sacri (c.241). Il Vescovo diocesano abbia cura che i chierici che hanno intenzione di trasferirsi dalla propria ad una Chiesa particolare di un'altra regione, siano preparati convenientemente ad esercitarvi il ministero sacro, che imparino cioè la lingua della regione, abbiano conoscenza delle sue istituzioni, delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini (c.257).
  • Rettore: Spetta a lui la direzione quotidiana del seminario e tutti all'interno del seminario a lui devono ubbidire (c.260). Il rettore del seminario, come pure, sotto la sua autorità, i superiori e gli insegnanti, ciascuno per la parte che gli compete, devono aver cura che gli alunni osservino fedelmente le norme fissate dalla Ratio di formazione sacerdotale e dal regolamento del seminario (c.261). Il rettore del seminario e il moderatore degli studi devono provvedere a controllare gli insegnanti e il modo in cui mettono in atto il loro incarico. Il rettore deve fare in modo che siano rispettate le regole del seminario (c.261). Il rettore del seminario svolge all'interno dello stesso (come detto anche sopra) la funzione del parroco (c.262), tranne per quanto riguarda la materia matrimoniale (c.985).
  • Dirittore Spirituale: Compito del direttore spirituale è quella di discernere l'opera interiore che lo Spirito Santo compie nell'anima dei chiamati e di accompagnare e sostenere la loro continua conversione. Deve essercene almeno uno per seminario e vi deve essere la possibilità di rivolgersi anche ad altri sacerdoti al quale il vescovo ha conferito l'incarico (c.239). Al Direttore Spirituale come ai confessori non può essere richiesto il parere circa l'ammissione dei candidati agli ordini o la loro dimissione (c.240), questo per consentire la certezza della segreto confessionale, in modo che i candidati possano sentirsi sicuri di affidare i loro problemi al direttore spirituale o ai confessori. Nel seguire il candidato costantemente è tenuto a esprimere ad esso il proprio parere sull'ammissione agli ordini, spetterà invece al candidato esternare il parere.
  • Guida Spirituale: Si tratta di una persona liberamente scelta dal candidato, alla quale egli apre la propria coscienza. Può anche essere il confessore e non si richiede nessun incarico da parte del vescovo. Si raccomanda ai candidati di avere una guida spirituale (c.246)
  • Confessori: sono previsti quelli ordinari e altri confessori che vengono regolarmente nel seminario. I candidati sono liberi di rivolgersi a qualsiasi confessore (cc.240; 991). Si raccomanda ai candidati una confessione frequente (c.246).