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Rescritto

Per rescritto s'intende l'atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva, per mezzo del quale, di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un'altra grazia. Le disposizioni che sono stabilite sui rescritti, valgono anche per la concessione della licenza, come pure per le concessioni di grazie fatte a viva voce, se non consta altrimenti (CIC c.59).

Qualsiasi rescritto può essere ottenuto da tutti coloro ai quali non è proibito espressamente di farlo (c.60). Se non consta altrimenti, un rescritto può essere ottenuto a favore di altra persona, anche prescindendo dal suo assenso, e ha valore prima dell'accettazione da parte del medesimo, salvo clausole contrarie (c.61). Il rescritto in cui non viene assegnato alcun esecutore, ha effetto dal momento in cui è firmata la lettera; gli altri, dal momento dell'esecuzione (c.62). Alla validità del rescritto si oppone la surrezione o reticenza del vero, se nella richiesta non sono stati espressi quegli elementi che secondo la legge, lo stile e la prassi canonica sono da esprimersi per la validità, a meno che non si tratti di un rescritto di grazia che sia stato dato Motu proprio. Parimenti si oppone alla validità del rescritto l'orrezione o esposizione del falso, se neppure una delle cause motivanti proposte è vera. La causa motivante, nei rescritti nei quali non c'è alcun esecutore, è necessario che sia vera al tempo in cui il rescritto fu dato; negli altri al tempo dell'esecuzione (c.63).

Salvo il diritto della Penitenzieria per il foro interno, una grazia negata da qualsiasi dicastero della Curia Romana, non può essere validamente concessa da un altro dicastero della medesima Curia o da un'altra competente autorità al di sotto del Romano Pontefice, senza l'assenso del dicastero con cui si iniziò a trattare (c.64). Nessuno richieda a un altro Ordinario una grazia negata dal proprio Ordinario, se non fatta menzione del diniego; fatta però menzione, l'Ordinario non conceda la grazia, senza aver avuto i motivi del diniego dall'Ordinario precedente. Una grazia negata dal Vicario generale o dal Vicario episcopale, non può essere concessa validamente da un altro Vicario dello stesso Vescovo, anche avuti i motivi del diniego da parte del Vicario che ha negato la grazia. Una grazia negata dal Vicario generale o dal Vicario episcopale e in seguito, senza aver fatto alcuna menzione di tale diniego, richiesta al Vescovo diocesano, è invalida; una grazia negata però dal Vescovo diocesano non può essere validamente richiesta, anche fatta menzione del diniego, al suo Vicario generale o al Vicario episcopale, senza il consenso del Vescovo (c.65).

Un rescritto non diventa invalido a causa di errore nel nome della persona cui viene dato o da cui è emesso, oppure del luogo in cui essa stessa risiede, o della cosa di cui si tratta, purché, a giudizio dell'Ordinario, non ci sia alcun dubbio circa la persona stessa o la cosa (c.66). Se accadesse che su una medesima cosa vengano richiesti due rescritti fra di loro contrari, quello peculiare, nelle cose che sono espresse in modo peculiare, prevale su quello generale. Se fossero ugualmente peculiari o generali, il precedente nel tempo prevale su quello posteriore, a meno che nel secondo non si faccia espressa menzione del precedente, oppure se il primo richiedente non abbia fatto uso del suo rescritto per dolo o per notevole negligenza. Nel dubbio se il rescritto sia invalido o no, si ricorra a colui che ha dato il rescritto (c.67). Un rescritto della Sede Apostolica in cui non viene assegnato alcun esecutore, allora soltanto deve essere presentato all'Ordinario del richiedente, quando ciò sia ingiunto nella lettera medesima, oppure si tratti di cose pubbliche, o si renda necessario comprovare le condizioni (c.68). Il rescritto, per la cui presentazione non è definito alcun tempo, può essere esibito all'esecutore in qualsiasi momento, purché non ci siano frode e dolo (c.69). Se nel rescritto la stessa concessione fosse commessa all'esecutore, spetta a lui secondo il suo prudente arbitrio e la sua coscienza concedere o negare la grazia (c.70). Nessuno è tenuto a usare un rescritto concesso solamente in suo favore, a meno che per altro titolo a ciò non sia tenuto da obbligo canonico (c.71). I rescritti concessi dalla Sede Apostolica, che sono scaduti, possono essere prorogati una sola volta per giusta causa da parte del Vescovo diocesano, tuttavia non oltre tre mesi (c.72). Nessun rescritto è revocato a causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa non disponga altrimenti (c.73). Benché una persona possa usare in foro interno di una grazia concessale oralmente, è tenuta a provarla per il foro esterno, ogniqualvolta ciò le sia legittimamente richiesto (c.74).

Il rescritto può contenere inoltre un privilegio o una dispensa (c.75).

Il privilegio, è una grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare, può essere concesso dal legislatore come pure dall'autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà (c.76).

La dispensa è, invece, l'esonero dall'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare, può essere concessa da quelli che godono di potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza, e altresì da quelli cui compete la potestà di dispensare esplicitamente o implicitamente sia per lo stesso diritto sia in forza di una legittima delega.