Questo è il tuo spazio puoi scrivere ciò che vuoi e poi ritrovarlo al ritorno su questo sito

testimonianze cristiane, storia della chiesa cattolica, teologia, esegesi, aborto, famiglia, battaglia per la vita

Provvisione canonica

Atto giuridico posto in essere dall'autorità competente per dare in amministrazione un ufficio ecclesiastico, come afferma il CIC c.146 "l'ufficio ecclesiastico non può essere validamente ottenuto senza provvisione canonica". La provvisione assume diverse configurazioni, si effettua (c.147):

  • per libero conferimento da parte dell'autorità ecclesiastica competente, che se non è detto esplicitamente altro spetta al Vescovo diocesano conferire gli uffici nella propria chiesa particolare (c.157);
  • per istituzione da parte dell'autorità ecclesiastica, di un candidato precedentemente presentato da parte di chi ne ha diritto (cc.158-163)
  • per conferma o per ammissione fatta dall'autorità, se precedentemente viene fatta l'elezione o la postulazione (cc.180-183)
  • per semplice elezione e accettazione dell'eletto, se l'elezione non esige conferma (cc.164-179)

All'autorità, cui spetta erigere, innovare e sopprimere gli uffici, compete pure la loro provvisione, a meno che non sia stabilito altro dal diritto (c.148). Perché uno sia promosso ad un ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa e possedere l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l'ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta a colui che manca delle qualità richieste, è nulla soltanto se le qualità siano esatte espressamente per la validità della provvisione dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione; altrimenti è valida, ma può essere rescissa per mezzo di un decreto dell'autorità competente o con sentenza del tribunale amministrativo. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta con simonia è nulla per lo stesso diritto (c.149).

L'ufficio che comporta la piena cura delle anime, ad adempiere la quale si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito validamente a colui che non è ancora stato ordinato sacerdote (c.150). La provvisione dell'ufficio che comporta la cura delle anime non sia differita senza grave causa (c.151). A nessuno siano conferiti due o più uffici incompatibili, che cioè non possono essere espletati contemporaneamente dalla stessa persona (c.152). La provvisione di un ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza. Se tuttavia si tratta di un ufficio che viene conferito di diritto a tempo determinato, la provvisione può essere fatta nei sei mesi prima del compimento di questo tempo, e ha effetto dal giorno della vacanza dell'ufficio. La promessa di un ufficio, da chiunque sia stata fatta, non produce alcun effetto giuridico (c.153). L'ufficio vacante di diritto, che sia eventualmente ancora posseduto da qualcuno illegittimamente, può essere conferito, purché sia stata dichiarata nel debito modo l'illegittimità del possesso, e di tale dichiarazione venga fatta menzione nella lettera di conferimento (c.154). Chi, facendo le veci di un altro che sia negligente o impedito, conferisce l'ufficio, non acquista da ciò nessuna potestà sulla persona cui fu conferito, ma la condizione giuridica di questi è costituita come se la provvisione fosse stata effettuata a norma ordinaria del diritto (c.155). La provvisione di qualsiasi ufficio sia fatta per iscritto (c.156).


Fonti:

Codice di Diritto Canonico

Agostino Montain, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, EDB: Bologna 2001