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Monogamia

Un solo uomo si unisce con una sola donna, con l'esclusione di terze persone. Il can. 1056 del Codice di Diritto Canonico afferma che le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità. La prima coincide praticamente con la monogamia. Per la Chiesa non possono coesistere contemporaneamente più matrimoni validi. La poligamia simultanea non è quindi concessa, e per poligamia si intendono tutte le sue forme: poliginia e poliandria.

Visto che la morte scioglie il legame matrimoniale è invece concessa la poligamia successiva, le seconde nozze quindi, una volta che il partner sia morto. In questo si riprende 1 Cor 7,39 in cui San Paolo afferma "La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito; ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore"1 anche se subito dopo continua dicendo "Ma se rimane così, a mio parere è meglio"2, cosa che tra l'altro aveva detto anche prima all'inizio del capitolo 7, ma a tutti indistintamente anche per il primo matrimonio: "Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io; [9]ma se non sanno vivere in continenza, si sposino; è meglio sposarsi che ardere"3. Anche se concesso dalla dottrina il secondo matrimonio dopo le nozze è stato spesso guardato con sfavore, soprattutto nella trazione occidentale

Contrae matrimonio invalido chi non intende impegnarsi alla fedeltà verso l’altro coniuge, riservandosi la libertà di avere relazioni extraconiugali, oppure generare un figlio ricorrendo alla procreazione artificiale eterologa.


1) 1 Cor 7,39

2) 1 Cor 7,40

3) 1 Cor 7,8