Leggi inabilitanti
Le leggi inabilitanti sono quelle leggi del diritto canonico con cui si dichiara una persona inabile a porre un determinato atto (CIC c.10), alcuni esempi:
- Inabilità al noviziato (c. 643);
- Inabilità alla professione (c.656);
- Inabilità dei non battezzati (c.842);
- Inabilità ad una valida assoluzione (c.966)
- impedimenti al matrimonio (cc.1073; 1083-1094);
A causa della gravità delle conseguenze di queste leggi e di quelle irritanti, possono privare l'atto giuridico del suo effetto, la legge deve stabilire espressamente che l'atto è nullo (leggi irritanti) o la persona è inabile (CIC c.14). L'ignoranza o l'errore circa le leggi irritanti e inabilitanti non impediscono l'effetto delle medesime, a meno che non sia stabilito espressamente altro. L'ignoranza o l'errore circa la legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno a un fatto notorio di altri non si presumono; circa un fatto non notorio di altri si presumono, finché non si provi il contrario (CIC c.15).