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Leggi inabilitanti

Le leggi inabilitanti sono quelle leggi del diritto canonico con cui si dichiara una persona inabile a porre un determinato atto (CIC c.10), alcuni esempi:

  • Inabilità al noviziato (c. 643);
  • Inabilità alla professione (c.656);
  • Inabilità dei non battezzati (c.842);
  • Inabilità ad una valida assoluzione (c.966)
  • impedimenti al matrimonio (cc.1073; 1083-1094);

A causa della gravità delle conseguenze di queste leggi e di quelle irritanti, possono privare l'atto giuridico del suo effetto, la legge deve stabilire espressamente che l'atto è nullo (leggi irritanti) o la persona è inabile (CIC c.14). L'ignoranza o l'errore circa le leggi irritanti e inabilitanti non impediscono l'effetto delle medesime, a meno che non sia stabilito espressamente altro. L'ignoranza o l'errore circa la legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno a un fatto notorio di altri non si presumono; circa un fatto non notorio di altri si presumono, finché non si provi il contrario (CIC c.15).