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Ius connubii

Speciale Matrimonio

Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto (CIC c.1058). Si tratta dello ius connubii, è uno dei diritti fondamentali della persona umana e del fedele cristiano: il diritto al matrimonio. Ogni persona ha diritto alla libertà della scelta del proprio stato di vita: sposarsi o rimanere celibe/nubile. Lo ius connubii è un diritto:

  • inalienabile: nessuna autorità umana lo può disconoscere come diritto della persona umana
  • irrinunciabile: si può rinunciare al suo esercizio ma non al suo diritto
  • perpetuo: accompagna la persona lungo tutta la sua esistenza

Lo ius connubii deve trovare riconoscimento, promozione e tutela anche nell'ordinamento civile, questo diritto al matrimonio implica:

  • Il diritto a contrarre matrimonio, uno, indissolubile, aperto alla fecondità
  • Il diritto di fondare una famiglia
  • Il diritto di contrarre matrimonio così come la propria fede lo intende

Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio (c.1059). Il matrimonio prima di tutto è retto dal diritto divino, si tratta del dato rivelato, questo diritto abbraccia anche la legge naturale, la volontà di Dio riscopribile nella natura e nell'uomo stesso. Il diritto divino viene da Dio non è creato dalla Chiesa che ha però il compito di riconoscerlo e interpretarlo in maniera autentica. Il matrimonio dei cattolici è retto anche da quello canonico, il Concilio di Trento è molto duro con chi afferma (i riformatori) che la Chiesa non può stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio, questa dottrina è stata poi ribadita dai pontefici successivi contro gli stati che in qualche modo negavano questa possibilità alla Chiesa.

Tra gli effetti puramente civili di cui parla il can.1059 ci sono tutte quelle cose non collegate con la sostanza del matrimonio: il regime patrimoniale dei beni, il diritto successorio, gli effetti catastali e di sicurezza sociale, gli obblighi fiscali, l'assegnazione degli alloggi. "Le autorità civili dovranno considerare come un sacro dovere rispettare, proteggere e favorire la vera natura del matrimonio e della famiglia"1.

Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario (c.1060). Lo scopo del canone è quello di proteggere il matrimonio, questo è proprio per tutelare la stabilità del matrimonio, d'altronde nel matrimonio ci sono più diritti da tutelare, oltre a quelli dei coniugi anche quelli dei figli, della famiglia, della Chiesa e della società. Quindi un matrimonio sino a che non se ne provi la nullità, cosa che può fare solo un giudice, è ritenuto valido.


1) Gaudium et Spes n.52

Fonti:

Agostino Montan, Il matrimonio