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Indissolubilità

Nessun potere umano può sciogliere un matrimonio valido, ne le parti che l'hanno contratto, nè qualsiasi autorità umana. Insieme all'unità, l'indissolubilità è considerata proprietà essenziale dal Codice di Diritto Canonico (CIC c.1055). L'indissolubilità comporta il divieto di ripudiare il coniuge: "Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio" 1, anche san Paolo afferma:“agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non ripudi la moglie” 2.

Nell'ordinamento della Chiesa non è ammesso il diritto al divorzio, ne tanto meno sono possibili le seconde nozze dopo il divorzio. L'unica cosa che può porre termine a un matrimonio è la nullità dello stesso, che in realtà, a livello tecnico non pone fine a un matrimonio, ma semplicemente non è mai stato celebrato in modo valido e quindi non è mai stato posto in essere, "questa regola dell'efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità, valida in linea di principio, non può essere applicata rigidamente in materia matrimoniale, in particolare quando è stata instaurata una comunione di vita e quando sono nati dei figli"3.

Matteo all'insegnamento circa l'indissolubilità aggiunge un eccezione: non si applica in caso di porneia 4. La difficoltà di capire bene a cosa si riferisca il termine porneia c'è stata nella storia, spesso questa porneia è stata presa per lo più come "in caso di adulterio", in realtà probabilmente si riferisce a rapporti innaturali, alle unioni incestuose. In ogni caso sembra essere più che altro un'eccezione che nasce dalla comunità di Matteo più che una vera eccezione dell'insegnamento di Gesù.

Paolo tra i suoi vari interventi sul matrimonio, di cui uno già citato in 1 Cor 7,10-11, si interessa al caso particolare del matrimonio tra un cristiano e un non battezzato: "se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi: perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi. Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù; Dio vi ha chiamati alla pace!"5. Si tratta del privilegio paolino accolto poi nella storia e presente ancora ora nell'ordinamento canonico "il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi" (CIC c.1143). Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata: 1) se voglia essa pure ricevere il battesimo; 2) se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al Creatore (c.1143). La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica: 1) se l'altra parte rispose negativamente all'interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa; 2) se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa (c.1146). Gli ordinamenti delle varie legislazioni del tempo contenevano tutte il divorzio e il diritto di divorzio era prevalentemente del marito. Un po' come accadeva per quanto riguardava Israele, l'uomo poteva in casi particolari (che poi in alcune situazioni diventavano tanto banali, questi casi particolari, da poter chiedere il divorzio perchè la moglie ha fatto cadere una brocca d'acqua) divorziare dalla moglie, non il contrario. Nel vangelo di Matteo gli chiedono "E' lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?" non gli chiedono se sia lecito o no ripudiarla per alcuni motivi, questo era certo l'aveva detto Mosè, ma gli chiedono se lo è per qualsiasi motivo, appunto perchè ormai c'era in alcuni l'usanza di ripudiare le mogli per futili motivi. La risposta di Gesù è un po' inaspettata, e coglie tutti alla sprovvista compresi i discepoli "Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi", subito arriva la domanda pronta "Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e mandarla via?" risposta di Gesù "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di porneia, e ne sposa un'altra commette adulterio". Per i discepoli questa risposta di Gesù non solo è inaspettata ma anche un po' folle tanto è vero che gli domandano "Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi" 6. Questo brano di vangelo fa capire quanto fosse un pensabile un divieto al divorzio profondo come quello dettato da Gesù.

Anche nelle altre legislazioni il contesto era lo stesso e non poche fatiche fece il divieto del divorzio ad entrare anche nell'ordinamento romano, vi entro con Costantino, ma poi con gli imperatori successivi ebbe degli alti e bassi, sempre in bilico tra il desiderio di assicurare una stabilità delle unioni e le situazioni concrete che rendevano insopportabile la vita comune dei coniugi.

Non vi sono quindi dubbi sull'indissolubilità del matrimonio cristiano, perché ci sia questa indissolubilità c'è bisogno del patto coniugale di due battezzati (matrimonio rato), e che tale matrimonio rato sia consumato. Il matrimonio rato di per se non è indissolubile. L'indissolubilità rimane sia in caso di eresia del coniuge, sia di incompatibilità di carattere, sia in caso di assenza intenzionale del coniuge (Concilio di Trento), sia in caso di adulterio (eccezione molto presente nei testi antichi, interpretazione di quel porneia eccezione concessa da Matteo). Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, l'unica cosa che estingue questo matrimonio e la morte. Quindi neanche il Romano Pontefice può nulla per dividere due persone unite in un matrimonio rato e consumato, mentre esercita potesta nel caso di matrimonio non consumato tra battezzati oppure matrimoni in cui una parte era battezzata e una no, oppure tra coniugi non battezzati.

Quando i due contraenti si accostano al matrimonio senza accettare la proprietà dell’indissolubilità, cioè di porre un vincolo perpetuo che li tiene uniti per tutta la vita: allora si ricorre al caso di nullità. Viene a mancare una volontà positiva, dove sin dalla prestazione del consenso vi è l’intento di ricorrere al divorzio, all’annullamento, nel caso che l’unione si riveli infelice. La mancanza dell’indissolubilità sorge nei casi di chi si avvia al matrimonio in uno stato di perplessità, di timore per un esito infelice dell’unione coniugale, ponendo quale rimedio a tale problema quella del matrimonio di prova: tutto ciò rappresenta una simulazione, perché vi è un atteggiamento di rifiuto verso la proprietà dell’indissolubilità.


1) Mc 10,11-12; anche in Lc 16,18

2) 1 Cor 7,10-11

3) Agostino Montain, Il matrimonio

4) Mt 19,9

5) 1 Cor 7,12-15

6) Mt 19