Consuetudine
La consuetudine è una norma che viene rispettata dal popolo senza che questa sia scritta, è un modo di fare che viene realizzato senza alcuna legge scritta. La Chiesa ha sempre avuto un doppio atteggiamento nei confronti della consuetudine, da una parte ha mostrato lungo i secoli di tenerci particolarmente, dall'altra è vista sempre con circospezione perché a differenza della legge scritta non è chiara e precisa.
La consuetudine può essere:
- universale: se è in vigore in tutta la Chiesa
- particolare: se è in vigore solo in determinati territori
In riferimento alla legge può essere:
- secondo la legge: se è conforme alla legge scritta;
- contro la legge: se è contro la legge scritta
- al di fuori della legge: se stabilisce qualcosa che non è proprio presente nella legge scritta
Per quanto riguarda il tempo può essere:
- ordinaria, se la si osserva per trent'anni;
- centenaria, se la si osserva per cent'anni
- immemorabile, se talmente antica che le sue origini non sono conosciute
La consuetudine ha forza di legge soltanto se:
- Se il comportamento prescritto dalla consuetudine non è contrario al diritto divino (CIC c.24)
- La consuetudine deve essere posta da una comunità capace almeno di ricevere una legge, una comunità omogenea, che si regge cioè su norme giuridiche vincolanti, e pubblica, rivolta quindi al bene della Chiesa (CIC c.25).
- La razionalità della consuetudine, la consuetudine che è espressamente riprovata nel diritto, non è razionale (CIC c.24)
- A meno che non sia stata approvata in modo speciale dal legislatore competente, una consuetudine contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori della legge canonica, ottiene forza di legge soltanto, se sarà stata osservata legittimamente per trenta anni continui e completi; ma contro una legge canonica che contenga la clausola che proibisce le consuetudini future, può prevalere la sola consuetudine centenaria o immemorabile (CIC c.26).
La consuetudine è ottima interprete delle leggi. Se la consuetudine è ordinaria (cioè esiste da più di trent'anni senza che il legislatore sia intervenuto per fermarla) viene revocata da una legge o consuetudine contraria, se invece è speciale (quindi centenaria o immemorabile) viene revocata solo dalle leggi che la citano espressamente (CIC c.28).
Il Codice di diritto canonico riprova le seguenti consuetudini:
- Non consente al vescovo di scegliere i chierici che preferisce nella visita pastorale (CIC c.396)
- Eleggere più amministratori diocesani (CIC c.423)
- Nominare più parroci o più moderatori nella medesima parrocchia (CIC c.526)
- Creare o sopprimere impedimenti matrimoniali (CIC c.1076)
- Esimere gli amministratori dal rendiconto annuale all'ordinario del luogo (CIC c.1287)
- Giudicare con un numero di giudici inferiore a tre per determinate cause (CIC c.1425)