Decano del Collegio Cardinalizio, Cardinale Decano
Presiede il Collegio dei
Cardinali il Decano e, se
impedito, ne fa le veci il
Sottodecano; il Decano, o il
Sottodecano, non ha nessuna
potestà di governo sugli altri
Cardinali, ma è considerato primus
inter pares. Quando l'ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali
insigniti del titolo di una
Chiesa
suburbicaria, e solo essi,
con la presidenza del
Sottodecano, se è presente,
oppure del più anziano tra di
loro, eleggano al proprio
interno chi debba diventare il
Decano del Collegio; comunichino
il suo nome al Romano Pontefice,
al quale spetta approvare
l'eletto. Nello stesso modo,
sotto la presidenza del Decano,
viene eletto il Sottodecano;
spetta al Romano Pontefice,
anche questa volta, approvare
l'elezione del Sottodecano. Il
Decano e il Sottodecano, se
ancora non lo hanno, acquistino
il domicilio nell'Urbe: nella
città di Roma (c.352).
Spetta al Cardinale Decano
ordinare Vescovo il Romano
Pontefice eletto, qualora non
fosse ordinato; se il Decano è
impedito, tale diritto spetta al
Sottodecano, e se anche
quest'ultimo è impedito, al
Cardinale più anziano
dell'ordine episcopale (c.355).
Agostino Montain, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, EDB: Bologna 2001