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Cardinali

I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale (CIC 349). I cardinali nel loro insieme formano il collegio cardinalizio e la loro riunione è detta concistoro. La costituzione apostolica Universi dominici gregis (22 Febbraio 1996) stabilisce che il numero massimo di cardinali che può comporre un conclave è 120. Spetta al Cardinale Decano ordinare Vescovo il Romano Pontefice eletto, qualora non fosse ordinato; se il Decano è impedito, tale diritto spetta al Sottodecano, e se anche quest'ultimo è impedito, al Cardinale più anziano dell'ordine episcopale. Il Cardinale Proto-diacono annuncia al popolo il nome del Sommo Pontefice neo-eletto; inoltre impone il pallio ai Metropoliti o lo consegna ai loro procuratori, in nome del Romano Pontefice (c.355).

Ad essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che siano costituiti almeno nell'ordine del presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale. I Cardinali vengono creati con un decreto del Romano Pontefice, che viene reso pubblico davanti al Collegio dei Cardinali; dal momento della pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei diritti definiti dalla legge. Colui che è promosso alla dignità cardinalizia, se il Romano Pontefice ne ha annunciato la creazione, riservandosi però il nome in pectore (quando il Papa mantiene la nomina segreta), durante questo tempo non è tenuto ad alcun dovere e non gode di alcun diritto proprio dei Cardinali; tuttavia dopo che il suo nome è stato reso pubblico dal Romano Pontefice, è tenuto a tali doveri e fruisce di tali diritti; ma gode del diritto di precedenza dal giorno della riserva in pectore. (c.351)

I cardinali residenti nella città di Roma ottengono la cittadinanza dello Stato della Città del Vaticano. L'abito dei cardinali è quello dei vescovi, ma di color rosso porpora (da cui il nomignolo "porporati") anziché rosso-violaceo; il galero, rosso anziché verde, fa parte dello stemma, come per i vescovi.

Il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini (c.350):

  • l'ordine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei Cardinali;
  • l'ordine presbiterale: a questi il Papa assegna il titolo di una Chiesa nell'Urbe (Roma).
  • l'ordine diaconale: i Cardinali dell'ordine diaconale se sono rimasti per un intero decennio nell'ordine diaconale, possono passare anche all'ordine presbiterale. Il Cardinale che passa per opzione dall'ordine diaconale all'ordine presbiterale, ottiene la precedenza su tutti i Cardinali presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui.

A ciascun Cardinale dell'ordine presbiterale e diaconale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell'Urbe, i Patriarchi Orientali invece hanno come titolo la propria sede patriarcale. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di Ostia, insieme all'altra Chiesa che aveva come titolo precedente (c.350).

I Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza (c.353).

Concistori possono essere (c.353):

  • Ordinari: vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano nell'Urbe, per essere consultati su qualche questione grave, che tuttavia si verifica più comunemente, o per compiere determinati atti della massima solennità.
  • Straordinari: si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali.

Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati.

I Padri Cardinali preposti ai dicasteri o agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano, che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono invitati a presentare al Romano Pontefice la rinuncia all'ufficio, ed egli provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze (c.354).

I Cardinali sono tenuti all'obbligo di collaborare assiduamente col Romano Pontefice; perciò i Cardinali che ricoprono qualsiasi ufficio nella Curia, se non sono Vescovi diocesani, sono tenuti all'obbligo di risiedere nell'Urbe; i Cardinali che hanno la cura di una diocesi come Vescovi diocesani, si rechino a Roma ogni volta che sono convocati dal Romano Pontefice (c.356).

I Cardinali ai quali è stata assegnata in titolo una Chiesa suburbicaria o una chiesa nell'Urbe, dopo che ne hanno preso possesso, promuovano il bene di tali diocesi e chiese mediante il consiglio e il patrocinio, pur senza avere su di esse alcuna potestà di governo, e per nessuna ragione interferiscano in ciò che riguarda l'amministrazione dei beni, la disciplina o il servizio delle chiese. I Cardinali che si trovano fuori dell'Urbe e fuori della propria diocesi, sono esenti dalla potestà di governo del Vescovo della diocesi in cui dimorano in tutto ciò che riguarda la propria persona. (c.357).

Al Cardinale al quale il Romano Pontefice dia l'incarico di rappresentano in qualche solenne celebrazione o in qualche assemblea di persone, come Legato a latere, cioè come suo alter ego, come pure al Cardinale al quale venga affidato di compiere un determinato incarico pastorale come suo inviato speciale, compete solo quanto gli è demandato dal Romano Pontefice (c.358).

Mentre la Sede Apostolica è vacante, il sacro Collegio dei Cardinali ha nella Chiesa solamente quella potestà che gli è conferita nella legge peculiare (c.359).

Storia

Nei primi secoli della Chiesa il Papa era assistito nel governo della sua diocesi da un gruppo di presbiteri, incardinati a una chiesa titolare dell'Urbe, e dai diaconi palatini (o del palazzo lateranense) e regionali (corrispondenti alle 12 regioni politico-amministrative dell'Urbe).

A partire dal VI secolo sono chiamati cardinali tutti i presbiteri cui erano affidate le venticinque circoscrizioni pastorali di Roma. Nel secolo X a Roma ci sono tre gruppi di cardinali: gli episcopi, i presbiteri e i diaconi. Essere cardinale voleva dire per lo più assistere il vescovo di Roma nelle più solenni celebrazioni liturgiche.

A partire dal 1059, i cardinali intervengono come collegio nell'elezione del papa, insieme ai restanti chierici e ai laici di Roma, a partire invece dal Concilio Lateranense III del 1179 in maniera esclusiva, spetta unicamente a loro l'elezione del nuovo Pontefice.

Tra l'XI e il XVI secolo tra le funzioni del collegio cardinalizio ci furono anche funzioni di governo rispetto alla Chiesa universale. Nel XVI secolo il numero dei cardinali è fissato da Sisto V a 70 nella costituzione Postquam vetus ille (3 Dicembre 1586): 6 cardinali vescovi, 50 cardinali preti, 14 cardinali diaconi. Giovanni XXIII modificherà poi il numero fissato da Sisto V e decide che tutti i membri del collegio cardinalizio dovranno ricevere la consacrazione episcopale.

Fonti:

Codice di Diritto Canonico

Agostino Montain, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, EDB: Bologna 2001Giovanni Paolo II, Universi dominici gregis, 22 Febbraio 1996