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Associazione

Si ha un'associazione di fedeli quando più fedeli, organizzati tra di loro, intendono cooperare per raggiungere una o più finalità ecclesiali mediante un'attività preventivamente concordata:

  • Elemento materiale: la collettività organizzata di persone

  • Elemento spirtituale: lo scopo da raggiungere e l'accordo sui messi per conseguirlo

I fedeli possono realizzare la missione ricevuta nel battesimo individualmente oppure in forma associata, hanno quindi il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità (CIC c.215).

Ecco le caratteristiche che deve avere un'associazione:

  • Pluralità di fedeli: l'insieme di persone che formano l'associazione non può essere composto da meno di tre persone (c.115) i fedeli possono essere sia chierici che laici, che laici e chierici insieme (c.298)

  • Un fine comune e un'azione comune: uno scopo da raggiungere e l'accordo sui messi per conseguirlo. Non costituiscono un'associazione le unioni nelle quali l'attività si riduce a un'azione individuale, c'è bisogno infatti di un'azione comune (c.298)

  • Finalità ecclesiali: il fine dell'associazione deve riguardare una finalità ecclesiale: incremento di una vita più perfetta, promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano (c.298). Tra queste finalità (insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico) alcune interessano la Chiesa in quanto tale e quindi l'autorità ecclesiastica si riserva il diritto di erigere le associazioni che intendono perseguire tali finalità, attribuendo ad esse la qualificazione di associazioni pubbliche (c. 301) e costituendole come persone giuridiche operanti in nome della Chiesa (c. 313).

  • Organizzazione stabile: tutte le associazioni devono avere i propri statuti con cui vengano definiti il fine dell'associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi, e mediante i quali vengano determinate le modalità d'azione tenendo presente la necessità o l'utilità relativa al tempo e al luogo (c.304).

Le associazioni possono essere pubbliche o private. Le associazioni pubbliche sono esclusivamente quelle erette dalla Santa Sede, dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo Diocesano (c. 312), Le associazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente si chiamano associazioni pubbliche (c.300), tutte le altre sono private (c. 299). Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono esaminati dall'autorità competente (c. 299).

A seconda dei fedeli che compongono le associazioni di distinguono associazioni:

  • Clericali: se sono dirette da chierici, assumono l'esercizio dell'ordine sacro e sono riconosciute come tali dall'autorità competente (c. 302).

  • Laicali: associazioni laicali sono quelle formate da laici oppure che perseguono scopi specificatamente laicali. L'assegnazione a un'associazione del cappellano o dell'assistente ecclesiastico o del consigliere spirituale non fa perdere alla medesima la sua natura laicale, non può essere considerata mista quindi.

  • Miste: questa si compone di laici e chierici insieme (c. 298), il profilo giuridico dell'associazione mista dovrà essere definito negli statuti

Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il diritto e il dovere di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità: Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi (c. 305).

L'accettazione dei membri deve avvenire a norma del diritto e degli statuti di ciascuna associazione. Un fedele può aderire a più associazioni, i membri degli istituti religiosi possono aderire alle associazioni, a norma del diritto proprio, col consenso del proprio superiore (c.307). Il fedele può essere dimesso dall'associazione esclusivamente per giusta causa, a norma del diritto e degli statuti (c. 308).

Le associazioni legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e degli statuti, di emanare norme peculiari riguardanti l'associazione stessa, di tenere assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli amministratori dei beni (c.309). Un'associazione privata non costituita in persona giuridica, come tale non può essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante un mandatario o procuratore (c. 310).

I membri di istituti di vita consacrata che presiedono o assistono associazioni in qualche modo unite al proprio istituto, devono aver cura che tali associazioni prestino aiuto alle attività di apostolato esistenti in diocesi, soprattutto operando, sotto la direzione dell'Ordinario del luogo, insieme con le associazioni finalizzate all'esercizio dell'apostolato nella diocesi (c. 311).