I SACRAMENTI

Il Matrimonio

“Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi” Mt 19,4-6
 

Impedimenti matrimoniali

 
 

          Gli impedimenti sono quelle circostanze che rendono la persona incapace a contrarre matrimonio, sono proibizioni di contrarre matrimonio, leggi inabilitanti (CIC c.1073). Per l'effetto invalidante che producono gli impedimenti sono detti dirimenti, il matrimonio contratto con impedimenti è nullo. Gli impedimenti sono soltanto quelli stabiliti dai canoni 1083-1094, nel caso di dubbio di diritto la legge non è operativa, nel caso di dubbio di fatto, gli ordinari possono concedere la dispensa, a meno che non si tratti di dispensa riservata o di impedimento di diritto divino (c.14). L'ignoranza o l'errore circa la legge inabilitante non impediscono che si produca l'effetto (c.15), le leggi che riguardano gli impedimenti in quanto restringono lo ius connubii sono sottoposte a interpretazione ristretta (c.18)

          Il termine impedimento appare nei testi del XII secolo, prima i diversi impedimenti sono segnati con il proprio nome (parentela, abito religioso ecc.), il termine incestus indicava tutti i matrimoni proibiti per legami di parentela o affinità. Le figure di impedimento erano raggruppate in tre grandi categorie:

  1. Da parte della forma: per mancanza degli elementi essenziali relativi alla forma prescritta

  2. Da parte del consenso: per vizi essenziali del consenso

  3. Da parte della persona: perché presenti nella persona stessa

          Gli impedimenti sono stati visti come una limitazione dello ius connubii in realtà sono dei limiti che stanno in salvaguardia proprio al diritto al matrimonio. Prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita (c.1066). Il Codice del 1983 ha semplificato la materia, ha soppresso gli impedimenti impedienti o proibenti, ha limitato gli impedimenti di carattere familiare (fino al quarto grado per la parentale alla sola linea retta per l'affinità), ha soppresso l'impedimento di parentela spirituale. Il codice del 1917 invece aveva adottato la distinzione tra impedimenti dirimenti che impediscono che il matrimonio venga contratto, e impedimenti impedienti che contenevano una grave proibizione lasciando tuttavia valido il matrimonio se veniva contratto nonostante la proibizione. Per indicare limitazioni o proibizioni che non hanno effetto sulla validità si usa il termine "divieto".

          L'impedimento si ritiene pubblico se può essere provato in foro esterno; altrimenti è occulto (c.1074). L'impedimento è pubblico o occulto non perchè la notizia si è di fatto diffusa, ma in considerazione della possibilità di darne prova in foro esterno.

          Gli impedimenti dirimenti possono derivare:

         Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio. È pure diritto della sola autorità suprema stabilire altri impedimenti per i battezzati (c.1075). È riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento o che sia contraria a quelli esistenti (c.1076). L'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio ma a precise condizioni (c.1077):

  •  in un caso peculiare

  • solo per un tempo determinato

  • per una causa grave e fin tanto che questa perduri

          Solo l'autorità suprema della Chiesa può aggiungere al divieto una clausola dirimente (c.1077). Mentre i soggetti di tutti gli impedimenti sono i battezzati nella Chiesa Cattolica, agli impedimenti di diritto divino sono sottoposti tutti, compresi i non battezzati.

Dispensa

          La legislazione sugli impedimenti, col passare dei tempi, ha subito dei cambiamenti anche nell'istituto della dispensa, che consente all'autorità ecclesiastica di autorizzare la celebrazione del matrimonio in presenza di un divieto stabilito dal diritto. Questo per rispettare la flessibilità della legge riguardo ai casi particolari.

          A differenza del CIC del 1917, con il nuovo è l'Ordinario del luogo a concedere la dispensa dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, quelli divini non sono dispensabili eccetto quelli di particolare gravità, la cui dispensa e riservata alla Sede Apostolica (c.1078). Per ordinario del luogo si intende il vescovo diocesano, il vicario generale, il vicario episcopale competente (c.134). La facoltà di dispensare può essere delegata (c.137) sembrerebbe esclusivamente solo a persone insignite dell'ordine sacro (c.129). Gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica, sono (c.1078):

  1. L'impedimento proveniente dai sacri ordini: episcopato, presbiterato, diaconato (c.1087)

  2. L'impedimento proveniente dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio (c.1088);

  3. L'impedimento di crimine (c.1090)

          Mai si dà dispensa dall'impedimento di consanguineità nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale (c.1078).

          In urgente pericolo di morte (non consiste nell'imminenza di fatto della morte, ma di una ragionevole previsione che la morte possa avvenire), tre soggetti possono dispensare:

  • L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato che resta di competenza della Sede Apostolica.

  • Parroco, ministro sacro che assiste al matrimonio: nelle medesime circostanze, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere all'Ordinario del luogo (meglio se almeno lo si può fare tramite telegrafo o telefono), hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio. Il parroco oppure il sacerdote o il diacono, informi subito l'Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno; e la medesima sia annotata nel libro dei matrimoni (c. 1081).

  • Il confessore: in pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale (c.1079).

          Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente, hanno facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti (c.1080):

  1. L'Ordinario del luogo: da tutti gli impedimenti eccetto quello derivante dall'ordine o dal voto pubblico di castità emesso da un istituto religioso pontificio

  2. Il parroco, il ministro sacro, il diacono che assiste al matrimonio, possono dispensare quello che può l'ordinario del luogo purché il caso sia occulto, nel senso che non c'è stata diffusione o divulgazione, nè c'è pericolo imminente che questa avvenga

          Tale facoltà vale anche per la convalidazione del matrimonio, qualora vi sia il medesimo pericolo nell'attesa e manchi il tempo di ricorrere alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo, relativamente agli impedimenti da cui questi può dispensare (c.1080).

         Se il rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente, la dispensa da impedimento occulto concessa nel foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; né occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora l'impedimento occulto in seguito divenisse pubblico(c.1082).

 

I singoli impedimenti

Il codice prevede 12 impedimenti dirimenti che si possono raggruppare in tre categorie: impedimenti riguardanti la capacità della persona al matrimonio; comportamento delittuoso, rapporti di consanguineità.

I-GLI IMPEDIMENTI RIGUARDANTI LA CAPACITA' DELLA PERSONA AL MATRIMONI (l'età, l'impotenza, il vincolo di un matrimonio precedente, l'ordine sacro, il voto di castità)

  1. Età: Il matrimonio richiede che i nubendi abbiano raggiunto un certo livello di maturità. L'ordinamento giuridico fissa l'età minima per contrarre matrimonio a 16 anni per l'uomo e 14 per la donna. Il diritto basso dell'età tiene conto della diffusione mondiale dell'ordinamento canonico e della necessità di non limitare troppo lo ius connubii. È diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio, ma solo con effetto proibente e non dirimente, ciò vuol dire che una volta celebrato il matrimonio è valido anche se la Conferenza Episcopale avesse fissato un'età maggiore, l'importante è che abbia rispettato i limiti del codice (c.1083). In Italia è ad esempio 18 anni per entrambi l'età valida per poter contrarre matrimonio, se quindi qualcuno lo contraesse a 17 anni non per ciò il matrimonio sarebbe nullo. L'impedimento di età è dispensabile quando nubenti abbiano raggiunto un grado di maturità tale da consentire alla formazione del consenso libero e consapevole.

  2. Impotenza copulativa: L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio. l'impotenza non consente ai due nubendi di contrarre matrimonio perché, non sono in grado di compiere l'atto sessuale cioè formare una sola carne. È un impedimento di diritto naturale e non dispensabile. Non può essere celebrare il matrimonio quando entrambi i nubendi sono consapevoli di essere affetti da un difetto, che propongono di costituire la famiglia con l'adozione dei figli. In questo caso il matrimonio se è stato celebrato sarà nullo. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.  La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio se non che questa non sia stata omessa da uno dei due partner prima del matrimonio (c.1084). L'impotenza che dirime il matrimonio è solo l'impotentia coeundi, ossia l'incapacità a realizzare l'atto coniugale naturale unitivo, con gli elementi essenziali propri dell'atto. L'impotentia generandi o sterilità, cioè l'impossibilità alla generazione, non proibiosce nè dirime il matrimonio.

  3. Vincolo di un precedente matrimonio: Attenta invalidamente al matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente (c.1085). Questo deriva dalle proprietà essenziali del matrimonio: unità e indissolubilità. L’impedimento cessa con la morte del coniuge, con la dichiarazione di nullità, con lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato o del matrimonio non sacramentale in favore della fede, con la dichiarazione da parte del Vescovo della morte presunta del coniuge. In questo caso se il coniuge dato per defunto risulta ancora in vita, il matrimonio risulta nullo. L'impedimento è di diritto divino-naturale.

  4. Disparità di culto: È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata (c.1086). Il non battezzato si trova in una situazione giuridica incompatibile con il matrimonio canonico, questo perché è in pericolo la fede della parte cattolica infatti potrebbe essere portata ad abbandonare la propria fede, in pericolo c'è anche la fede dei figli. Il canone in ogni caso non parla di impedimento ma di proibizione sulla validità al matrimonio. Il matrimonio tra un battezzato e un non battezzato non è sacramentale (c.1055), quindi il matrimonio si potrà validamente celebrare soltanto quando verrà dispensato l'impedimento, la dispensa è data dall'ordinario del luogo, occorre che vi sia una giusta causa per scongiurare o ridurre il pericolo di perdere la fede

  5. Ordine sacro: Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini (c.1087). L’impedimento sorge con l'ordinazione diaconale. La dispensa è riservata esclusivamente alla Sede Apostolica (c.1078), il can. 291 stabilisce che la perdita dello stato clericale non comporta di per sè la dispensa dall'obbligo al celibato, questa è concessa unicamente dal Romano Pontefice. L'obbligo del celibato non deriva né dalla Scrittura né dal diritto divino. Si estese nella Chiesa d'Occidente a partire dal IV sec., fu adottato definitivamente con la riforma gregoriana (XI secolo). Negli anni successivi al Concilio Vaticano II, con la crisi delle vocazioni sacerdotali fu lanciato l'allarme su tale tradizione. Paolo VI con l'enciclica Sacerdotalis coelibatus del 24 giugno 1967 affermò che il celibato è segno di un amore senza riserve, che permetterà al sacerdote di donarsi a tutti nella massima libertà. Tale insegnamento ripetuto da Giovanni Paolo II ha sottolineato il legame che ha il celibato con l'ordinazione, perché «configura il sacerdote a Cristo Capo e Sposo della Chiesa». Nelle chiese orientali il celibato non è un obbligo giuridico, l'ordine sacro diventa impedimento dirimente, cioè un sacerdote non può sposarsi e solo i sacerdoti celibi possono essere consacrati vescovi. Appunto per questi ministri di altre confessioni cristiani poi convertiti al cattolicesimo si sono avute delle deroghe alla regola del celibato, in modo che mantenendo la loro condizione personale continuassero a svolgere le loro funzioni sacerdotali. Sono state anche ammesse agli ordini persone sposate a condizione che l'ordinando accetti di vivere nel celibato, in un'abitazione separata dalla moglie e che ci sia il consenso della moglie e dei figli.

  6. Voto pubblico di castità:  Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso (c.1088). Proibisce il matrimonio a coloro che hanno fatto voto di castità vivendo in una comunità, così come riporta il can. 599 il voto di castità implica l'obbligo della perfetta continenza. Tale voto deve essere messo in un istituto religioso, nelle mani del superiore a nome della Chiesa. Non costituisce impedimento il voto emesso negli istituti secolari, dove i membri vivono fuori della comunità, o da coloro che hanno abbracciato la vita eremitica o anacoretica (c.603), perché il voto è una promessa fatta a Dio e ricevuta ed accettata dalla Chiesa. Il voto deve essere perpetuo, pubblico (accettato in nome della Chiesa dal legittimo superiore) e professato in un istituto religioso, quest'ultimo è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui oppure temporanei da rinnovarsi tuttavia alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità (c.607). L'impedimento è di tipo ecclesiastico, quindi può essere dispensato, la dispensa dall'impedimento proveniente dal voto pubblico di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio è riservata alla Sede Apostolica (c.1078). Il religioso non chierico che attenta al matrimonio senza aver ricevuto la dispensa incorre nell'interdetto (c.1394).

II- GLI IMPEDIMENTI DA FATTO DELITTUOSO

  1. Rapimento: Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio (c.1089). Le proposte di soppressione di questo impedimento non sono state accolte dalla Commissione incaricata della revisione del Codice. Questo impedimento ha delle particolarità, infatti vale solo per quanto riguarda la donna, infatti il rapimento di un uomo non è concepito. L'impedimento nasce quando un uomo rapisce o sequestra una donna allo scopo di contrarre matrimonio, questo sia che l'intenzione abbia preceduto il rapimento, sia che fosse iniziata durante il rapimento. L'impedimento cessa quando la donna viene separata dal suo rapitore e messa in un luogo sicuro, tutte e due elementi devono esserci. La dispensa dell'impedimento compete all'ordinario del luogo, ma potrà essere concessa solo dopo un rigoroso accertamento della effettiva libertà con cui la donna si accosta al matrimonio.

  2. Coniugicidio: Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio. L'uccisione ha lo scopo di rendere possibile il matrimonio, facendo venir meno una parte. L'impedimento sorge nei confronti di chi ha commesso il delitto o del mandante. (c.1090). L'impedimento è dispensabile, ma in relazione alla gravità dei delitti configurati, è riservata alla Sede Apostolica (c.1078). La dispensa è concessa molto raramente se l'impedimento è pubblico e solo per motivi gravi se occulto.

III -IMPEDIMENTI DA VINCOLI FAMIGLIARI

  1. Consanguineità: Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso. L'impedimento di consanguineità non si moltiplica. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale (c.1091). In tutti gli ordinamenti giuridici è proibito contrarre matrimonio con persone legate da gradi di parentela (discendenti da uno stesso antenato) e di affinità (vincolo che intercorre tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge). Sono dunque proibiti i matrimoni tra genitori e figli (linea retta) come pure i matrimoni tra fratello-sorella, zio-nipote, tra due cugini o tra zio e pronipote. La dispensa compete all'ordinario del luogo, ma non si dispensa mai in linea retta, nè il linea collaterale fino al secondo grado (fratelli). La Chiesa fin dai primi secoli si è mostrata contraria ai matrimoni consanguinei, adottando dopo l’influsso del diritto romano il modo di computare i gradi di parentela in uso nelle popolazioni germaniche: dove i fratelli sono tra loro parenti in primo grado i cugini in secondo grado e i figli dei cugini in terzo. Nonostante ciò la Chiesa proibiva di contrarre nozze incestuose, estendendo l'impedimento al matrimonio sino al settimo grado. Ciò costituiva una serie di proibizione per la validità del matrimonio a tal punto che a volte si offriva la possibilità di sciogliere un vincolo coniugale indesiderato. Il IV Concilio Lateranense fisso al quarto grado l'estensione dell'impedimento di consanguineità e affinità; tale norma confermata dal concilio di Trento fino al codice del 1917 che la ridusse al terzo e secondo grado. Nel nuovo codice per consanguineità si intende l'impedimento "fra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali", mentre il matrimoni è considerato nullo sino al quarto grado.

  2. Affinità: L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado (c.1092). La parentela di affinità sorge dal matrimonio valido anche se non consumato, che sia o meno sacramentale, e sussiste tra il marito e i consanguinei della moglie e parimenti tra la moglie e i consanguinei del marito. Si computa in maniera tale che coloro che sono consanguinei del marito, siano affini della moglie nella medesima linea e grado e viceversa (c.109). Costituisce impedimento per il matrimonio soltanto nella linea retta nel caso di secondo matrimonio, quindi non si ci si può risposare con il suocero o la suocera, oppure con la figlia della compagna nata da un precedente matrimonio, si ha in questi casi l'impedimento di affinità che rende nullo il matrimonio. A differenza del Codice del 1917 non si ha l'impedimento di affinità nella linea collaterale, cioè tra cognati, ma solo nella linea retta. La dispensa dell'impedimento compete all'Ordinario del luogo.

  3. Pubblica onestà: L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa (c.1093). Quindi l'impedimento sorge, ad esempio, tra un uomo e la nuora della sua concubina, o anche tra un uomo e la figlia della sua concubina nata da un'altra relazione. La dispensa compete all'Ordinario del luogo.

  4. Adozione: Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione (c.1094).  L'impedimento sussiste fra fratelli adottivi e di altri figli legittimi, tra gli adottanti e i loro ascendenti.  L'impedimento di parentela legale rende nullo il matrimonio tra coloro che sono uniti con legame di adozione: nella linea retta (l'adottante e il figlio adottivo oppure l'adottante e i discendenti o gli ascendenti dell'adottato); nel secondo grado della linea collaterale (i figli adottivi della stessa persona, i figli adottivi e i figli naturali della stessa persona, l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato).Non si ha adozione nel caso di un'accoglienza in una famiglia come ospite (affidamento famigliare). E' un'impedimento di diritto ecclesiastico, quindi obbliga solo i cattolici ed è dispensabile dall'ordinario del luogo.

 
   
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